La pronuncia n. 10/2024 del T.a.r. Emilia Romagna, prima di scendere nel merito della vicenda (riguardante, in particolare, la presunta carenza di motivazione nella valutazione di anomalia dell’offerta), ha dovuto chiarire una specifica questione di rito: nelle controversie in materia di appalti PNRR, qual è il ruolo processuale da riconoscere alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel Piano (ex art. 12 bis del d.l. 68/2022)? Più precisamente, esse andrebbero qualificate come “parti resistenti’’ o come “controinteressate”? Nel primo caso, infatti, il ricorso che non sia stato loro notificato sarebbe inammissibile; nel secondo, invece, sarebbe necessaria l’integrazione del contraddittorio. Ad avviso della Corte, la quale si uniforma alla giurisprudenza formatasi sul punto, le amministrazioni in questione andrebbero ricondotte nella categoria dei “controinteressati”. Invero, si legge nella sentenza, ciò dovrebbe desumersi dal fatto che esse «solitamente non hanno adottato i provvedimenti impugnati, ma sono interessate al mantenimento di questi ultimi per il raggiungimento dell’obiettivo comune, ovvero l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pertanto, come detto poco fa, l’eventuale ricorso giurisdizionale non notificato nei loro riguardi, produrrebbe soltanto la necessità di integrare il contraddittorio.
