Anche il Tar Campania, Sezione III, con la sentenza 4 febbraio 2025, n. 909 cade nell’errore, oggettivamente imperdonabile, di cadere nel sotterfugio della gara nascosta da affidamento diretto.
Respinge il ricorso di un operatore economico, partecipante ad una gara vera e propria, sulla base della mera affermazione formale della qualificazione di una gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come “affidamento diretto”.
La gara è stata impostata, prevedendo la nomina di una commissione giudicatrice e l’attribuzione di veri e propri punteggi, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come segue:
E il Tar Campania, di fronte alla chiarissima configurazione della presunta trattativa diretta come gara, con tanto di criterio di gara e di aggiudicazione, davvero non riesce a comprendere che non c’è alcuna trattativa diretta, ma appunto una gara?
Una gara, peraltro, regolata attribuendo alla stazione appaltante non la discrezionalità, bensì l’arbitrio assoluto di aggiudicare anche non considerando l’autovincolo dei criteri!:
E che di gara si tratti, lo conferma l’avviso, che lo ripete per ben sei volte, compreso nella tabella di enucleazione dei punteggi per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Di fronte a simili evidenze, lasciano veramente di stucco sentenze che si lasciano confondere dal velo con cui una gara vera e propria sia nascosta dietro una procedura che non è per nulla un affidamento diretto, bensì un sistema scorrettissimo di porre in essere una competizione selettiva, nella quale l’amministrazione si riserva comunque di non rispettare gli esiti del proprio autovincolo e nella quale si negano, con la scusa che sia “affidamento diretto”, le tutele proprie di una competizione. E’ la resa nei confronti di modalità di aggiramento di regole e norme. Ricordando che aggirare la legge, vuol dire comunque violarla.
