Secondo la sentenza n. 10392/2025 della Cassazione, l’esenzione spetta solo, in aderenza alla norma, per i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica) per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.
In tal caso, la tesi sostenuta dalla Corte è diametralmente contraria a quella fatta propria dal MEF nella risoluzione n. 11/DF/2013. Quest’ultima ha affermato che, ai fini Imu, l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Pertanto, secondo l’interpretazione ministeriale, dal contenuto della norma in commento, si evince che il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile Imu, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.
Ora questa lettura, peraltro consolidata dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 8280/2025, viene rimessa in discussione.
