Con l’ordinanza n. 30478/2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che l’annullamento in autotutela di un concorso pubblico per vizi di legittimità comporta la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato con il vincitore. Nel caso esaminato, relativo a un concorso della Provincia di Alessandria, è stato accertato che il candidato non possedeva i requisiti richiesti, determinando l’automatica caducazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in linea con i principi consolidati in tema di pubblico impiego privatizzato.
