Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2005 del 14 settembre 2022, ha sancito che, al fine di qualificare una categoria come SIOS (strutture, impianti e opere speciali), è necessaria la sussistenza di due condizioni:
- che sia prevista nell’elenco di cui all’art. 2 del DM 248/2016
- che il suo valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori
Ergo, la OS32 non rientra nella categoria SIOS proprio perché non supera il 10% dell’importo totale dei lavori.
