Appalti: gli effetti perversi di gare con offerta economicamente più vantaggiosa dai criteri generici

La presenza di criteri di valutazione troppo generici, tali sostanzialmente da rendere arbitraria la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed impedire perfino, come evidenzia il Tar Lombardia, Milano, Sezione I, 19/06/2023, n. 1550, il sindacato giurisdizionale dell’operato della commissione, è un vulnus diffusissimo. I casi come quello trattati dal Tar Lombardia sono ovviamente in numero…

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La presenza di criteri di valutazione troppo generici, tali sostanzialmente da rendere arbitraria la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed impedire perfino, come evidenzia il Tar Lombardia, Milano, Sezione I, 19/06/2023, n. 1550, il sindacato giurisdizionale dell’operato della commissione, è un vulnus diffusissimo.

I casi come quello trattati dal Tar Lombardia sono ovviamente in numero infinitamente maggiore, perchè non tutti gli operatori economici sono disposti ad affrontare tempi e costi di ricorsi alla giustizia amministrativa.

Troppo spesso le amministrazioni redigono documenti di gara totalmente imperscrutabili, che non forniscono alla commissione e, soprattutto a qualsiasi altro soggetto, dal partecipante alla gara al cittadino al giudice, nessun reale e concreto elemento valutativo effettivamente misurabile.

Si pensi, nel caso di specie, alla voce “Metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara”. E’ evidente che se non sono stabilite nella documentazione di gara gli elementi essenziali minimi o caratterizzanti uno standard della “metodologia”, qualsiasi metodologia esposta dai concorrenti è buona e, soprattutto, ritagliata evidentemente sull’organizzazione dell’offerente. Lo stesso, a maggior ragione, vale per un criterio come “Composizione ed organizzazione staff dedicato”. Poichè vi è da dedicare staff al servizio, il criterio dovrebbe partire da un livello minimo comune di composizione dello staff, quantitativo e qualitativo, delineando un’organizzazione di base (se turni, quali, front office, back office, minimo di presenze, sistemi di sostituzione, eccetera), in assenza dei quali non si può avere un confronto tra le offerte e, soprattutto, ciascuna rappresenterebbe un unicum “proprietario” dell’offerente, sostanzialmente non valutabile in rapporto alle altre, se non con operazioni puramente arbitrarie e prive dell’evidenza della comparazione e ponderazione.

In queste circostanze, quindi, il voto numerico non riesce a sintetizzare il giudizio che ne è alla base, il quale resta imperscrutabile e, dunque, non motivabile.

Per altro, sempre nel caso di specie trattato dal Tar Lombardia, i criteri di gara hanno previsto fino a 35 punti per il più aleatorio dei criteri, quello dei “servizi aggiuntivi”: non si capisce la ragione per la quale la giurisprudenza non abbia compreso che tale voce altera totalmente la concorrenza ed è idonea anche ad alterare l’offerta e l’equilibrio tra le voci che la compongono. In particolare in appalti di servizi è di tutta evidenza che, a parità di prezzo offerto, servizi “aggiuntivi” incidono negativamente sulle remunerazioni al personale, a meno che non siano interamente o in maniera del tutto prevalente servizi non richiedenti manodopera.

Ma, al di là di questo, appalti basati sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a sua volta fondata su criteri estremamente generici nascondono un problema molto grave: l’assenza di una progettazione men che sufficiente della prestazione richiesta.

Criteri generici sono propri di progetti e capitolati carenti di dettaglio, sostanzialmente incapaci di delineare con precisione l’oggetto della prestazione, restando vaghi ed omissivi su qualità, tempi, modalità, strumenti e operatori necessari ai fini di dettare uno standard minimo a partire dal quale proporre elementi migliorativi della qualità.

L’assenza di una progettazione chiara implica assenza di consapevolezza effettiva del fabbisogno e la gara basata su criteri general generici si trasforma in una sorta di appalto integrato sotto mentite spoglie: di fatto, la carenza progettuale trasferisce in capo agli operatori economici la possibilità di definire da se stessi proprio l’oggetto della prestazione.

La PA, dunque, diviene totalmente passiva e supplisce alle carenze di idee progettuali e di fissazione di dettagli e standard, chiedendo in sostanza agli operatori economici di progettare tali dettagli.

Da qui l’inevitabile impossibilità di una valutazione comparativa tecnicamente saldata a criteri comprensibili. In realtà, in appalti simili l’arbitrio valutativo si sposta nell’apprezzamento complessivo del “progetto” presentato, sotto mentite spoglie, dagli operatori economici.

L’assenza di efficaci controlli interni sulla qualità delle progettazioni, aggravata dall’inesistenza di controlli poi sugli atti, consente di approvare bandi di gara di risma simile a quello trattato dal Tar Lombardia, che dicono tutto sulla qualità complessiva delle PA come stazioni appaltanti ed evidenziano il vero problema, che non è certo la durata delle materiali operazioni di gara, bensì la scarsa qualità dei progetti. Che, poi, si riverbera sulla gara stessa (nel caso di specie, impossibile da gestire con elementi misurabili) e, soprattutto, sulla gestione di un contratto, il cui dominus non è più il committente pubblico, ma l’operatore economico.

Inutile evidenziare, poi, che criteri generici e imponderabili favoriscono conflitti di interesse e decisioni operative non trasparenti e a forte rischio di corruzione.

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