Nel 2020, con Regolamento UE 852/2020, viene introdotto il principio Do not significant harm (DNSH) secondo il quale è vietato arrecare un danno significativo all’ambiente. A sua volta, poi, il Regolamento UE 2021/241 (istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza) ha stabilito che siano finanziate “unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”. Di conseguenza, come chiarito dal TAR Bari (sent. 263/2024), nell’ambito di una gara d’appalto finanziata con risorse PNRR, sarebbe più che corretta l’esclusione del concorrente che, contravvenendo ad una richiesta esplicita della lex specialis, abbia omesso di allegare all’offerta tecnica la check list dimostrativa del rispetto del principio considerato. Infatti, non interverrebbe alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (ex art. 10, d.lgs. n. 36/2023) dal momento che, in gioco, ci sarebbe il rispetto di una previsione di matrice europea che, in quanto contenuta in un Regolamento, dovrebbe trovare applicazione obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 288 del TFUE [1].
[1] «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.».
