Appalti, verifiche sul rispetto della legge 68/1999 tallone d’Achille del FVOE

Legittimo per una stazione appaltante rimediare al ritardo di 9 mesi nella verifica del rispetto della legge 68/1999 da parte di un appaltatore, aggiudicando prescindendo da tale verifica ed introducendo una clausola risolutiva espressa, nel caso si appurasse successivamente il contrario. Lo stabilisce il Tar Marche, Sezione I, con sentenza 29/04/2025, n. 312: una decisione…

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Legittimo per una stazione appaltante rimediare al ritardo di 9 mesi nella verifica del rispetto della legge 68/1999 da parte di un appaltatore, aggiudicando prescindendo da tale verifica ed introducendo una clausola risolutiva espressa, nel caso si appurasse successivamente il contrario.

Lo stabilisce il Tar Marche, Sezione I, con sentenza 29/04/2025, n. 312: una decisione che premia la “praticità” e l’orientamento al risultato, ma che non fa se non enfatizzare i problemi di sistema.

Da un certo punto di vista, non si può sottacere che la clausola risolutiva espressa appaia come una toppa peggiore del buco. Se, infatti, dovesse emergere che l’appaltatore non era in regola con le norme sull’assunzione dei disabili, ci si troverebbe di fronte ad un rimedio insufficiente. Infatti, l’accertamento dell’irregolarità della posizione dell’appaltatore determinerebbe la mancata aggiudicazione. Invece, La clausola risolutiva espressa è un rimedio che opera ex nunc, facendo salvo il rapporto obbligatorio insorto tra le parti, sebbene detto rapporto obbligatorio non avrebbe mai dovuto essere costituito.

Certo, il Fvoe rimarrà sempre carente in particolare dei dati concernenti la posizione degli appaltatori in merito alla legge 68/1999, perchè si tratta di elementi connessi ad un flusso continuamente mutevole di elementi (la situazione dell’organico dell’azienda).

Per altro, non è del tutto vero che, come ritenuto dal giudice amministrativo, nel caso di specie l’azienda risultata aggiudicataria pur in assenza della verifica dell’adempimento alla legge 68/1999, non abbia concorso all’inerzia dell’amministrazione “certificante”, cioè la regione Lazio, che dopo 9 mesi non aveva ancora dato conferma del rispetto della normativa dei disabili.

Occorre, infatti, evidenziare che il sistema della legge 68/1999 oltre ad essere molto complesso, si fonda su dichiarazioni provenienti dalle imprese, mediante un documento annuale, il prospetto informativo, che fotografa la situazione dell’organico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, evidenziando eventuali scoperture della quota di disabili che debbano assumere. Le aziende, inoltre, sono onerate anche della funzione attiva di comunicare tempestivamente le scoperture ulteriori che si verifichino nel corso dell’anno, entro 60 giorni da tale data, in modo da chiedere strumenti per adempiere: preselezioni di candidati, oppure convenzioni per la programmazione delle assunzioni da realizzare entro un certo lasso di tempo a scadenze determinate.

Ora, in assenza di tali elementi, i prospetti informativi, i loro aggiornamenti, le richieste degli strumenti di adempimento, il compito delle amministrazioni certificanti non è semplice, specie se si tratta di operatori economici “plurilocalizzati”, cioè con sedi in vari territori provinciali, in ciascuna delle quali vi siano scoperture da denunciare con i documenti ricordati sopra.

Ricostruire la situazione di diverse sedi, diverse strutture, diversi metodi di adempimenti (oltre all’assunzione e alle convenzioni di programma vi sono il computo di lavoratori già disabili e già in organico, l’esonero parziale, la sospensione anche parziale dovuta a crisi e cassa integrazione, le convenzioni previste dall’articolo 14 del d.lgs 276/2003), può risultare molto complicato, anche a causa di informazioni parziali, imprecise o lacunose dell’operatore economico. Che, dunque, può ben essere concausa attiva e decisiva di difficoltà e ritardi nell’accertamento della situazione rispetto all’adempimento alla legge 68/1999.

Il Tar Marche ha ritenuto di dovere considerare legittima una decisione “pratica” della stazione appaltante e, nelle condizioni normative date, forse non aveva scelta.

Quel che appare certa è la necessità di modificare profondissimamente i flussi informativi della situazione datoriale degli operatori economici, così da renderla trasparente e soprattutto non connessa a loro denunce, ma guidata da sistemi informativi automatici. Una chimera.

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