Il MIT, con il parere n. 3580/2025, chiarisce che la procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici può essere applicata solo in presenza di condizioni eccezionali e rigorosamente motivate. La stazione appaltante deve dimostrare l’assenza di alternative tramite consultazioni di mercato, anche a livello europeo o extraeuropeo, e verificare che un cambio di fornitore implichi difficoltà tecniche sproporzionate o incompatibilità. Le deroghe alle regole dell’evidenza pubblica devono essere interpretate restrittivamente e supportate da motivazioni puntuali negli atti di gara.
