Assunzioni da graduatorie di idonei: il Consiglio di Stato bacchetta il Tar Puglia-Lecce.

Nell’articolo “Disastro interpretativo del Tar Puglia-Lecce sul sistema delle assunzioni locali ai sensi dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021” criticammo la decisione del  Tar Puglia-Lecce, Sezione II, 19.11.2024, n. 1253, definendola “un vero e proprio, molto grave, infortunio interpretativo che è auspicabile venga corretto in secondo grado, perchè tale interpretazione inficia l’efficacia e la stessa ratio…

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Nell’articolo “Disastro interpretativo del Tar Puglia-Lecce sul sistema delle assunzioni locali ai sensi dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021” criticammo la decisione del  Tar Puglia-Lecce, Sezione II, 19.11.2024, n. 1253, definendola “un vero e proprio, molto grave, infortunio interpretativo che è auspicabile venga corretto in secondo grado, perchè tale interpretazione inficia l’efficacia e la stessa ratio dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021“.

L’auspicio dell’intervento del Consiglio di Stato si è, fortunatamente, avverato. Palazzo Spada, con la sentenza della Sezione V, 5.6.2025, n. 478, ha sovvertito totalmente, come inevitabile, quanto erroneamente statuito dal Tar Lecce, correggendo gli errori clamorosi in tema di gestione delle graduatorie di idonei di cui all’articolo 3-bis del d.l. 80/2021.

Le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato sono fortemente analoghe a quelle sostenute da chi scrive:

 Sentenza del Consiglio di Stato Stralcio dell’articolo Disastro interpretativo del Tar Puglia-Lecce sul sistema delle assunzioni locali ai sensi dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021
L’istituto introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 80 del 2021 si caratterizza pertanto, dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi. Il primo è costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione (comma 1), laddove il termine idoneo deriva dall’appartenenza a detto elenco, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli.                                             L’iscrizione in detto elenco, soggetto ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno (comma 5 primo periodo), è efficace sino alla data di assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni (comma 5 secondo periodo). L’ente interessato all’assunzione, per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità), svolge un interpello (secondo momento significativo) tra i soggetti inseriti nello stesso elenco (comma 4 secondo periodo). In particolare, l’interpello è avviato “ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente” (comma 3 secondo periodo). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate (comma 4 primo periodo), effettuando una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (comma 4 terzo periodo). Dalla specifica disciplina sopra richiamata si evince pertanto che l’elenco degli idonei, soggetto ad aggiornamento annuale, rimane efficace per tre anni. L’interpello deve invece essere svolto “ogniqualvolta” l’ente ha necessità di assumere (comma 3 secondo periodo) per la copertura “del posto disponibile” (comma 4 terzo periodo), al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ogni volta che si configura una possibilità di assunzione, valutando in concreto il proprio interesse rispetto allo specifico posto da assegnare. …
L’interpello controverso invece, come illustrato, non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, atteso che deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione individua un’esigenza assunzionale 
il sistema di applicazione dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 non ha niente a che fare con la gestione dei classici concorsi. La selezione iniziale, come evidenziato, non dà luogo a “vincitori” o “idonei”, come in un concorso, ma ammette all’elenco le persone che la superino, per mettere poi gli enti aderenti nelle condizioni di effettuare gli interpelli. … Il Tar, come molti, pare confonda il concetto di “idoneo” inteso come candidato che abbia ricevuto un punteggio minimo positivo e sia collocato nella graduatoria successivamente ai posti utili per l’assunzione, con il concetto di “idoneo” espresso dall’articolo 3-bis del d.l. 80/2021. Tale ultimo “idoneo” non coincide in niente con l’idoneo del concorso, ma è, invece, una persona considerata, a seguito della selezione iniziale, dotata della professionalità minima necessaria per poter essere chiamata dagli enti aderenti con gli interpelli. I quali, non essendo concorsi, non danno vita a una graduatoria di idonei, ma semplicemente permettono all’ente di selezionare la persona da assumere. Chi, nelle procedure di secondo grado, si piazzi alle spalle dei posti della graduatoria utili per l’assunzione, non è affatto un “idoneo” secondo il concetto classico: semplicemente, resta nell’elenco, per tutta la sua durata e potrà partecipare ad un successivo interpello della stessa o di altra amministrazione… Il Tar … incappa nel connesso errore di ritenere che agli interpelli si applichi la durata triennale prevista dal comma 5 dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021, che invece dispone tutta un’altra cosa: tale norma si riferisce non agli esiti degli interpelli, bensì alla costituzione dell’elenco degli idonei, quindi alla prima selezione (infatti, richiama il comma 1 della medesima norma) e dispone che le persone selezionate permangano in tali elenchi sino alla loro assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni. A ben vedere, la norma, quindi, nemmeno parla di efficacia triennale della prima selezione.                               Quel che è certo è che l’esito degli interpelli non ha alcuna efficacia durevole, ma si esaurisce con l’attingimento dei soli lavoratori piazzati nei posti utili della graduatoria per l’assunzione.  

Insomma, è auspicabile che operatori, interpreti e giudici comprendano ed accettino definitivamente che il sistema regolato dall’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 è costituito da due fasi totalmente distinte l’una dall’altra:

  1. la prima, è quella della costituzione dell’elenco degli idonei; nonostante la parola sia la stessa, non si tratta degli idonei di un concorso, bensì di soggetti che, avendo superato la selezione che li ammette all’iscrizione nell’elenco, potranno poi concorrere alle successive fasi, sempre necessarie;
  2. la seconda, è quella dell’interpello: la PA non può “scorrere” la graduatoria dell’elenco, il quale non è per nulla una graduatoria, ma deve invece, volta per volta, quando deve attivarsi per coprire i fabbisogni, sollecitare la manifestazione di interesse degli idonei inseriti nell’elenco, per poi attivare l’eventuale ulteriore selezione tra quelli che abbiano risposto all’interpello.

La durata triennale riguarda esclusivamente il diritto dell’idoneo a permanere nell’elenco non ha nulla a che vedere con la durata – tornata ad essere triennale per gli enti locali, a seguito del d.l. 25/2025 – dell’efficacia delle graduatorie elaborate ad esito di procedure concorsuali “classiche”.

Il Consiglio di Stato spiega bene la funzione della seconda fase di interpello: consentire agli idonei inseriti nell’elenco “di manifestare interesse rispetto alle specifiche caratteristiche del posto da assegnare e di assicurare regole certe e imparziali per la scelta fra più candidati interessati (e qualificati in ragione dell’inserimento nell’elenco). E’ quindi tutelato l’interesse pretensivo all’assunzione dei soggetti iscritti all’elenco, nel caso manifestino detto interesse. Pertanto, la ratio dell’interpello rispetto agli iscritti nell’elenco risulta soddisfatta quanto più il momento dell’avvio dell’interpello è temporalmente contiguo all’esigenza assunzionale del datore di lavoro pubblico e quanto più è precisata la tipologia di incarico da ricoprire, così da poter intercettare l’interesse attuale e consapevole all’interpello e la specifica connotazione richiesta dall’Amministrazione“.

Ecco perchè “L’interpello controverso invece, come illustrato, non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, atteso che deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione individua un’esigenza assunzionale“.

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