E’ danno erariale effettuare assunzioni violando le previsioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016.
Lo chiarisce la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, sentenza 12.12.2023, n. 10, che ha considerato produttivo di danno assumere nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di approvazione del rendiconto e la sua approvazione.
La Corte dei conti chiarisce che le assunzioni così effettuate non sono nulle, ma appunto causa di danno, comminato al segretario comunale, autore dei provvedimenti, nonchè al ragioniere responsabile di aver apposto il visto ai provvedimenti.
