L’articolo 53, commi 7 e 7-bis del Dlgs n. 165/2001 prevede che «L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili».
Pertanto, «Nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili), per i quali il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre e ben più gravi sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti». È quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la deliberazione n.1/2025QM/PROC del 22 gennaio 2025.
La magistratura contabile ha osservato che:
a) non sussistono possibili perplessità in ordine alla discriminazione che potrebbe derivare dalla non applicazione della disciplina del riversamento anche alle situazioni di incompatibilità assoluta, in quanto riferite a incarichi non autorizzabili, trattandosi di fattispecie decisamente diverse e come tali meritevoli di precipua disciplina;
b) la particolare gravosità delle misure che possono essere disposte in seguito al giudizio di responsabilità (restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività esclusiva, ivi compresa l’indennità a essa collegata), nonché di quelle decise in sede disciplinare, escludono che si possa parlare di una situazione di maggiore favore, sotto il profilo economico;
c) non si pone come elemento di rilievo una maggiore difficoltà di realizzare un idoneo asse probatorio, sia perché essa non può costituire un elemento giuridicamente apprezzabile, sia per quanto si è detto in ordine alla presunzione, senza contare un elemento assolutamente pragmatico, quello della percezione del compenso per gli incarichi in discorso, la quale deve comunque essere acclarata e nel caso di non autorizzabilità dei medesimi, costituisce di per sé, una prova del mancato adempimento dell’obbligo di esclusività.
