Secondo il Consiglio di Stato, 27 gennaio 2026, n. 661, l’operatore economico subisce rischi e conseguenze del mancato perfezionamento dell’offerta per errori nella fase di caricamento e sottoscrizione digitale, poichè è da escludere che simili criticità vadano automaticamente ricondotte a malfunzionamenti del sistema. Va, conseguentemente, sempre fatto riferimento al principio di autoresponsabilità degli operatori economici.
La giurisprudenza si riferisce alle norme in atto e le applica. Purtroppo, il codice dei contratti ha ammesso l’inaccettabile frammentazione delle piattaforme digitali, ciascuna con regole operative specifiche e diverse.
Non ci si rende conto che la presenza di troppe piattaforme (già due sarebbero troppe) mette in evidente difficoltà gli operatori economici, costretti di volta in volta a districarsi con modalità applicative l’una peculiare rispetto all’altra: il rischio di errori è evidentemente esponenziale, autoresponsabilità o meno.
La soluzione corretta e logica alla gestione del ciclo di vita digitale sarebbe consistita nell’elaborare una piattaforma unica nazionale pubblica e gratuita, così da consentire a stazioni appaltanti e ad operatori economici di parlare un solo linguaggio operativo comune, permettendo al mercato di cimentarsi con un sistema univoco ed autoaddestrarsi al suo impiego ottimale.
Invece, la scelta assolutamente erronea è stata di elaborare astrusissime regole tecniche, per la cui interpretazione ed applicazione sono occorsi mesi, allo scopo di permettere l’elaborazione di piattaforme informatiche distinte, ciascuna con le proprie particolarità ed onerose, anche in quanto a manutenzione e sviluppo.
Il risultato? Un caos iniziale, ora solo parzialmente rientrato. Permane un sistema disfunzionale che per il compimento di medesime operazioni procedurali impone agli operatori economici distinte azioni operative. E poi si parla di “autoresponsabilità”.
