L’ipotesi di rinnovo del CCNL funzioni locali, siglata lo scorso 4 agosto, conferma che i buoni pasto costituiscono una specifica indennità sostitutiva del servizio mensa la cui erogazione è fortemente dipendente da una decisione unilaterale dell’ente che deve tener conto sia del proprio assetto organizzativo, che della disponibilità delle risorse finanziarie da destinare a tale finalità. Peraltro, il fatto che la materia rientri tra quelle per le quali è previsto il confronto conferma che la decisione, decorsi i 30 giorni di confronto, rientra nella piena disponibilità dell’amministrazione senza che il confronto possa in alcun modo interferire su tale decisione.
Le disposizioni dell’ente
Non è ipotizzabile a priori, pertanto, alcun diritto soggettivo dei dipendenti all’attivazione del servizio mensa, né all’erogazione dei buoni pasto sostitutivi; spetta all’ente, infatti, attivare il servizio se sussistano le condizioni per il relativo finanziamento, cioè se il bilancio dell’amministrazione ha adeguate risorse economiche da destinare a tale scopo.
Se ciò è vero, a maggior ragione l’ente può decidere, una volta attivato il servizio, di stabilire, in presenza di condizioni critiche sopravvenute del proprio bilancio o qualora siano venute meno le risorse finanziarie a ciò destinate, la sospensione del servizio stesso se la criticità è temporanea o, addirittura, di disattivarlo a tempo indefinito e fino a quando le condizioni finanziarie non ne consentano la riattivazione laddove vi siano condizioni di obiettiva insostenibilità della relativa spesa. In questo ambito decisionale lo spazio determinativo degli enti non è comprimibile, né può essere oggetto di contrattazione.
La pre intesa, conferma quanto previsto dai precedenti CCNL in ordine alla durata minima di 30 minuti della pausa tra la prestazione lavorativa antimeridiana e quella pomeridiana, mentre non prevede più la durata massima ma anzi prevede, con una importante novità, che, in alternativa, la prestazione può proseguire nelle ore serali.
I criteri di ragionevolezza
Con il parere n. 1869 l’ARAN aveva avuto modo di richiamare i criteri di “ragionevolezza” cui deve attenersi l’ente nello stabilire quali siano le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto e, quindi, nell’esercizio dello spazio decisionale che la normativa contrattuale riconosce all’ente. Lo spazio decisionale è finalizzato a valutare se attivare il servizio mensa o se erogare il buono pasto sostitutivo, ma non può mai orientarsi alla monetizzazione del corrispondente importo del buono pasto, in quanto ciò era esplicitamente escluso dall’articolo 45, ultimo comma, del Ccnl 14 settembre 2000, confermato dall’art. 35, comma 6, della pre intesa che, quindi, sembra escluderne la natura retributiva. Su quest’ultimo aspetto il venir meno della durata massima della pausa lavorativa potrebbe aprire qualche spazio, con il superamento della mera funzione “risarcitoria” legata alla impossibilità di raggiungere, nel poco spazio temporale disponibile, la propria abitazione.
L’ambito determinativo degli enti può intervenire, ma questa volta con l’ausilio della contrattazione integrativa, per stabilire che, per particolari e limitate figure professionali, la pausa per la consumazione dei pasti sia distribuita anche all’inizio o alla conclusione di ciascun turno di lavoro, per la durata determinata dalla medesima sede contrattuale; ciò anche ai fini dell’erogazione del buono pasto. In questi casi deve essere motivata l’esigenza riconoscitiva con la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi; inoltre tale facoltà può riguardare solo le figure professionali operanti nell’area della protezione civile, nell’area della vigilanza, nell’area scolastica ed educativa e adibite all’attività delle biblioteche e ai musei.
Lavoro agile e lavoro da remoto
Premessa quindi la natura non retributiva del buono pasto per la ragioni indicate in precedenza, si deve ritenere che non possa rientrare nella tutela prevista dall’art. 63, coma 3, della preintesa, laddove viene stabilito che “Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione”. Inoltre, il buono pasto che costituisce un ristoro, che spetta all’amministrazione prevedere, rientra tra gli istituti contrattuali non compatibili con il lavoro agile. D’altra parte, la pre intesa dal momento che tratta in modo dettagliato altri istituti contrattuali (per esempio i permessi che possono essere usufruiti nelle fasce di contattabilità), consentendone l’utilizzo nell’ambito del lavoro agile, avrebbe potuto trattare in modo specifico anche il buono pasto, ma la scelta è stata evidentemente diversa.
Analogamente nel caso di lavoro da remoto, la pre intesa non ha previsto nulla a proposito di buono pasto, ma la natura dello stesso esclude, se la prestazione lavorativa si svolge al domicilio del dipendente, che possano esserci i presupposti per il riconoscimento, neanche nell’ambito dello spazio determinativo degli enti.
Osservazioni
Nello spazio determinativo che spetta alle amministrazioni dovrebbe essere adeguatamente valutato un utilizzo molto più oculato di tale beneficio, attesa l’entità della spesa pubblica che questo istituto, in particolare, è in grado di generare laddove applicato senza alcun controllo e in assenza di effettive necessità erogative.
L’utilizzo di tali benefit, sia nella logica della consumazione diretta del pasto in mensa, che della percezione del buono sostitutivo quale compensazione indiretta, potrebbero essere disciplinati da parte delle amministrazioni pubbliche, anche con l’individuazione delle fattispecie che diano effettivamente diritto al riconoscimento applicativo dell’istituto, come, ad esempio, situazioni di impossibilità, per distanza fisica o per obiettive circostanze di tempo, di raggiungere il luogo di residenza per la consumazione del pasto, limitando, quindi, il riconoscimento del beneficio esclusivamente a coloro che risultino in particolari condizioni d’impossibilità oggettiva a riprendere l’attività pomeridiana nei tempi dettati dall’orario di lavoro, in coerenza con i bisogni funzionali ed organizzativi dell’ente.
Desta perplessità la previsione, contenuta al comma 9 dell’art. 35, secondo la quale nel caso di personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea il buono pasto potrebbe essere erogato anche dall’ente di provenienza sulla base di un accordo tra gli enti, fermo restando che, in assenza di accordo, l’erogazione spetta all’ente presso il quale il dipendente presta servizio. A tal proposito il comando è un istituto attraverso il quale il dipendente di una amministrazione svolge la propria prestazione lavorativa a favore e nell’interesse di un’altra amministrazione, sulla quale gravano gli oneri retributivi, per cui un accordo in base al quale l’onere del buono pasto gravi sull’amministrazione di provenienza sembra non coerente con la natura dell’istituto e sembra travalicare rispetto alle competenze della contrattazione. Diversa è invece la posizione del dipendente assegnato/distaccato presso altra amministrazione ma nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza; in questo caso un accordo tra le amministrazioni potrebbe giustificarsi con la natura dell’assegnazione.
