La Cassazione con sentenza 4 febbraio 2026, n. 2389 in parole semplici e comprensibili spiega che:
- una cosa è la “terzietà” dell’ufficio dei procedimenti disciplinari: essa postula semplicemente che ad occuparsi del procedimento sia un organo interno dell’ente datore di lavoro distinto rispetto all’unità organizzativa nella quale opera l’incolpato;
- altra cosa è l’imparzialità: essa impone che a decidere rispetto ad una situazione controversa sia un organo estraneo tanto all’ente datore di lavoro, quanto al lavoratore.
La Cassazione constata un elemento che troppe volte sfugge: il procedimento disciplinare è espressione specifica dell’esercizio dei poteri datoriali, traducendosi in un sistema di garanzie volto a far sì che l’eventuale violazione delle obbligazioni contratte dal lavoratore sia sanzionato dal datore senza aver questo verificato tutti gli aspetti della vicenda e senza aver permesso al lavoratore di esporre ragioni, presentare documenti, partecipare attivamente al procedimento per esprimere le proprie difese.
Il procedimento disciplinare, come tale, come espressione del potere datoriale, non è esercizio di una funzione giudiziale da parte di un soggetto imparziale, quale un giudice o anche un arbitro, posto quindi in modo equilibrato tra le due parti della controversia.
Trattandosi di esercizio tipico di potere datoriale, l’imparzialità da molti pretesa non è in alcun modo nè richiesta, nè voluta dalla legge: ad attivare l’azione disciplinare e anche a decidere se e quale sanzione applicare è e resta comunque il datore, per quanto l’ufficio dei procedimenti disciplinari debba garantire che ad occuparsi della questione sia un collegio terzo rispetto alla struttura organizzativa interna nella quale operi l’incolpato e che ha segnalato l’infrazione.
Dunque, evidenzia la Cassazione, il datore pubblico ha una discrezionalità estremamente ampia nel decidere come organizzare l’ufficio dei procedimenti disciplinari e stabilirne la composizione. Nè deve necessariamente trattarsi di un soggetto specializzato in via esclusiva. Infatti, tale ufficio può essere svolto anche un organo interno che eserciti ulteriori e diverse competenze, purchè risulti collocato nell’organizzazione come sovraordinato rispetto all’incolpato, ferma restando la terzietà intesa come distinzione tra l’ufficio dei procedimenti disciplinari e l’unità organizzativa nella quale opera l’incolpato.
Conseguentemente, gli enti non hanno alcun obbligo di rafforzare la terzietà, componendo l’ufficio dei procedimenti disciplinari in tutto o in parte con soggetti esterni all’organizzazione, per quanto secondo la Cassazione tale opzione organizzativa sia comunque percorribile.
