Con parere n. 11 del 21 gennaio 2026, Anac ha chiarito che l’operatore che in gara si impegna ad applicare il CCNL indicato nella lex specialis non può, dopo aggiudicazione e avvio dell’esecuzione, cambiare dichiarazione invocando un errore. La condotta è ritenuta illegittima e può integrare un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, che dovrà valutarne la rilevanza come grave illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b), con possibili effetti anche sull’aggiudicazione. Richiamati i principi di trasparenza dell’offerta, buona fede, tutela dei lavoratori e concorrenza, oltre ai controlli su congruità ed equivalenza delle tutele ex art. 110.
