La settimana scorsa, si è dato conto del parere dell’Ufficio di supporto giuridico del MIT che, rispetto agli affidamenti diretti, evidenziava la necessaria indicazione della preventiva stima (da parte della s.a.) dei costi della manodopera all’interno della richiesta di offerta quale espressione di un principio generale (quello della tutela dei lavoratori). Oggi, invece, in continuità con questo indirizzo, tocca soffermarsi sul parere n. 2338/2024. Infatti, tramite la sua formulazione, è stato chiarito che la norma secondo la quale «nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione (…)» [1], non osterebbe ad estendere, tale prescrizione, anche agli affidamenti diretti. Infatti, come evidenziato nella Relazione al nuovo Codice, la medesima affermerebbe «come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto»; inoltre, in virtù del principio del risultato di cui all’art. 1, la stazione appaltante potrebbe indicare il Ccnl per vie informali, nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico.
[1] Art. 11, co.2, d.lgs. n. 36/2023.
