L’ordinanza cautelare n. 89/2024 del TAR Brescia, sez. II, offre un importante principio con riguardo alla possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato. Nello specifico, come osservato dal giudice di prime cure, in base all’art. 11, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non potrebbe essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative. Tale norma, determinerebbe certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non andrebbe intesa in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorrerebbe scongiurare l’introduzione di freni superflui alla concorrenza e al principio del favor partecipationis. Pertanto, un’impresa potrebbe mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione giuridica ed economica, il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e quelle oggetto dell’appalto. Inoltre, come precisato nel provvedimento, non sarebbe necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico.
