Centrali di committenza ad incentivo “pieno”

Il calcolo del valore degli incentivi per il personale delle Centrali di committenza va effettuato sul valore comprensivo del 20% e non dell’80%. Lo ha chiarito la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 196/2024. Il caso esaminato Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto di chiarire la corretta…

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Il calcolo del valore degli incentivi per il personale delle Centrali di committenza va effettuato sul valore comprensivo del 20% e non dell’80%.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 196/2024.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto di chiarire la corretta interpretazione dell’art.  45 del D. Lgs 36/2023, relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20%, nell’ipotesi in cui ricada la fattispecie della convenzione tra due comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della committenza. 

L’istante aveva premesso l’esistenza di una convenzione tra due comuni per lo svolgimento delle procedure di gara da parte della Stazione Appaltante Qualificata di uno dei due comuni, recante, limitatamente agli oneri per le funzioni tecniche, la regolamentazione della quota da destinare come incentivo tecnico in favore del personale dipendente.

In merito a quanto esposto, il comune chiedeva di chiarire se il 25% della quota incentivi da riconoscersi in favore del personale della Stazione Appaltante Qualificata per aver svolto la fase di affidamento, vada calcolata sul totale della quota incentivi di cui al co. 2 dell’art. 45, oppure sull’80% destinato al personale, previo, dunque, scorporo, a monte, della componente incentivo del 20% (fondo innovazione) da destinarsi, invece, al comune titolare dell’appalto.

Il parere della Corte dei conti

La Corte ha osservato che il comma 8 dell’art. 45, citato, dispone che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”.

Secondo la Corte il tenore letterale del nuovo art. 45, comma 8, innova rispetto alle precedenti previsioni dell’art. 113 del previgente codice dei contratti pubblici nel solco tracciato dalla giurisprudenza contabile, essendo attratte al predetto limite percentuale del 25% le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della centrale di committenza.

Come già osservato da altra Sezione regionale di controllo “Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede difatti che le amministrazioni o gli enti deleganti possono destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte” (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 207/2024/PAR).

A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, recita, limitatamente agli aspetti di interesse ai fini del parere: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. 

Nello specifico, eccezione fatta per siffatte risorse, la destinazione di cui al comma 6 si riferisce all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; quella ex comma 7 è finalizzata alle attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 

Sulla base del surriferito articolato normativo, la Corte non ha rinvenuto elementi dal dato letterale che possano orientare l’interprete verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 8 dell’art. 45, citato, in senso restrittivo.

Più specificamente, per come è costruito il comma 8, appare al Collegio priva di alcuna ragione giustificativa un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Conclusioni

In caso di ricorso alla centrale di committenza per le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla medesima risulta quindi quella del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al 2 comma dell’art. 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse finanziarie alle “funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5”.

Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%, da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del 20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello stesso art. 45.

Detto in altri termini, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

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