Chi firma il contratto in caso di committenza delegata?

Il recente parere dell’ANAC 50/2024 affronta la questione relativa al soggetto che deve provvedere a sottoscrivere il contratto in caso di committenza delegata. L’Autority afferma che detta sottoscrizione possa essere effettuata a cura della stazione delegante, non qualificata. Il caso trattato Un Comune aveva indetto una procedura di gara per la stipula di un accordo…

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Il recente parere dell’ANAC 50/2024 affronta la questione relativa al soggetto che deve provvedere a sottoscrivere il contratto in caso di committenza delegata.

L’Autority afferma che detta sottoscrizione possa essere effettuata a cura della stazione delegante, non qualificata.

Il caso trattato

Un Comune aveva indetto una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro volto all’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

L’espletamento della procedura di gara era stato delegato ad una Centrale di committenza, essendo il Comune sprovvisto della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

La C.U.C., formalizzato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, aveva rimesso gli atti al Comune ai fini della stipula del contratto.

Il Comune dubitava, tuttavia, di non avere le competenze di legge per la stipula del contratto di appalto ma solo per la sua esecuzione (nel regime transitorio, in vigore fino al 31.12.2024), chiedendo, pertanto, conferma dell’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 62, comma 7, lett. a) del d. lgs. 36/2023, secondo il quale “Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate”.

La ricostruzione normativa effettuata dall’ANAC

Il d.lgs 36/2023, recependo le indicazioni contenute nella legge delega n. 78/2022, volte a realizzare una riduzione e una maggiore professionalizzazione delle attività di committenza, ha riscritto il nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti.

La qualificazione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, dell’allegato II.4 del Codice, attesta la capacità di “gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti”.

Più in dettaglio, l’art. 62, comma 1, del Codice stabilisce che le Stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro e all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per tutte le altre procedure, l’art. 62, comma 2, del Codice prevede che le Stazioni appaltanti debbano essere qualificate, pena il mancato rilascio del CIG da parte dell’Autorità.

Il comma 6 dell’art. 62 prevede che: “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante”.

L’Autorità ha precisato che per attività di committenza ausiliaria si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. z) dell’allegato I.1 del Codice, le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, svolte nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Il successivo comma 7 dell’art. 62 del Codice stabilisce, poi, che “Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).”.

Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo – ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza (art. 62, comma 9, del Codice). L’accordo/convenzione assolve alla funzione di delimitare in modo chiaro e preciso le attività di competenza della S.A. delegante e quelle rimesse alla Stazione appaltane/CUC qualificata.

La definizione di affidamento dell’appalto

L’ANAC rammenta che l’affidamento è definito dal Codice come “l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all’operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (cfr. art. 3, comma 1, lett. a) dell’allegato I.1). 

La procedura di affidamento, quindi, termina con l’atto formale che decreta la migliore offerta e individua il soggetto che andrà a stipulare il contratto con la Stazione appaltante.

Un’ulteriore conferma si trae dall’art. 12 del Codice che rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dal Codice, alla legge 241/90 per le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti e al codice civile per la stipula del contratto e la fase di esecuzione.

Conclusioni

L’Autorità ha affermato che, dall’esame del complesso della normativa (di cui ai precedenti paragrafi), si evince che il sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza attiene a due ambiti di intervento: la procedura di affidamento dell’appalto e l’esecuzione del contratto.

Nessuna qualificazione è invece richiesta e prescritta ai fini della stipula del contratto di appalto (diversamente dalle ipotesi di PPP, per le quali l’art. 174, comma 5, del Codice prescrive espressamente che “I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’articolo 63”).

Peraltro, come sopra evidenziato, la stipula del contratto neppure costituisce una fase della procedura di affidamento. 

Pertanto, in conclusione, fermo restando il potere delle parti di definire nell’accordo di cui all’art. 62, comma 9, le competenze della Stazione appaltante delegante e di quella delegata, il sistema codicistico non prevede un obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto.

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