Nel parere di precontenzioso n. 357/2024, Anac ha rilevato che sebbene non ci sarebbero dubbi circa il fatto che la legittimazione ad impugnare l’esito di una gara pubblica andrebbe riconosciuta solamente a colui che vi abbia partecipato; nondimeno ci potrebbe essere una deroga in tre tassative ipotesi e, segnatamente, allorché: 1) si contestasse in radice l’indizione della gara; 2) si contestasse una gara mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; 3) si impugnassero direttamente clausole immediatamente escludenti del bando.
