Nell’articolo pubblicato il 16 giugno 2023 su La Gazzetta degli enti locali, dal titolo “Scorrimento delle graduatorie impossibile per i Piccoli Comuni”, Vicenzo Giannotti interpreta la novella introdotta nel d.lgs 165/2001 dalla legge di conversione del d.l. 44/2023 nel senso che essa impedirebbe di scorrere le graduatorie degli idonei. Infatti, il testo della norma viene interpretato nel senso che permette di formare gli idonei entro il 20% dei posti messi a bando.
Il conteggio proposto dall’Autore è il seguente:
n. max idonei= n. posti banditi *20%.
Sulla base di questa formula, quindi, occorrono 5 posti banditi per avere un idoneo:
1= 5*20%.
Tale chiave di lettura è, però, fuorviante. La norma dispone altro: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”.
Il tetto del 20% agli idonei non è messo in relazione al numero dei posti banditi, bensì al numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale entro il 20% dei posti che non consentono immediatamente l’assunzione.
Esemplifichiamo. Poniamo che un comune bandisca un concorso ad 1 posto. Nella lettura erronea della norma, sarebbe impossibile la formazione di idonei.
La lettura corretta, però, consente eccome di formare idonei, nel seguente modo:

Poniamo, ora, un concorso per 5 posti:

La norma, dunque, riduce di molto il numero degli idonei ai quali è possibile attingere, ma non ha l’effetto di consentire 1 idoneo ogni 5 posti messi a bando.
Semmai, il problema è dato dal prosieguo della norma, laddove dispone che “In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”. Tale previsione si presta ad essere letta come condizione per lo scorrimento della graduatoria: cioè, le amministrazioni potrebbero scorrere la graduatoria a condizione che qualcuno tra i vincitori del concorso rinunci o rassegni le dimissioni entro 6 mesi dall’assunzione.
Intesa in tal modo, la norma di fatto restringerebbe di gran lunga l’utilizzabilità stessa delle graduatorie degli idonei, anche se non vi fosse il tetto del 20% esaminato sopra.
Per questa ragione, tale interpretazione non persuade: finisce, infatti, per preferire una modalità disfunzionale. Dovere dell’interprete è leggere le norme in modo che funzionino, invece.
Allora, si lascia preferire un’altra lettura: vista la riduzione degli idonei che è possibile chiamare, si introduce una sorta di congelamento semestrale o dell’utilizzo della graduatoria: le amministrazioni è bene nè la scorrano, nè la mettano a disposizione di altre entro i 6 mesi dall’ultima assunzione, per riservarsi la possibilità di chiamare tra gli idonei i meglio piazzati, nel presupposto che ciò dimostri la loro maggiore capacità operativa.
Superato, però, tale periodo di congelamento, lo scorrimento della graduatoria non pare possa essere considerato vietato.
