La delega assegnata da una stazione appaltante non qualificata ad una qualificata non è una sorta di “prestazione di servizio”, mediante la quale la stazione qualificata gestisce la gara, rimettendo poi le decisioni alla delegante.
Come tipicamente prevede l’istituto, la delega consiste in una vera e propria traslazione delle funzioni: il delegante con la delega dispone la fuoriuscita dalla propria sfera di esercizio dei poteri le funzioni, traslando la competenza al delegato, che esercita sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità la competenza delegata.
Nel caso degli appalti, oltre tutto, le stazioni non qualificate sono per altro obbligate a tale traslazione, perchè non potrebbero comunque gestire autonomamente le gare.
Quindi, non può pensarsi ad un meccanismo secondo il quale espletata la gara gli atti siano rimessi dalla stazione appaltante delegata a quella delegante, perchè questa definisca il processo con un proprio atto di aggiudicazione.
La delega della fase comporta che la stazione appaltante qualificata e delegata sia il soggetto competente ad aggiudicare, attraverso l’espressione dei propri organi competenti.
