I compensi corrisposti ai dipendenti interni alla medesima amministrazione pubblica che svolgono il ruolo di presidente, membro o segretario nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici rientrano nel limite di spesa previsto per il trattamento accessorio.
In mancanza di una deroga normativa espressa e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza contabile, queste somme devono essere computate nel tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Lo ha precisato la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 90/2025/PAR del 18 giugno 2025, in risposta a un quesito della Provincia di Brindisi.
Il Presidente della Provincia di Brindisi ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in tema di assoggettabilità al limite di spesa dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dei compensi corrisposti ai dipendenti che assumano l’incarico di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici.
Preliminarmente il predetto Presidente ha fornito un sintetico quadro normativo della materia de qua:
a) la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ha introdotto, con l’art. 3, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, una nuova disciplina relativa alle commissioni di concorso pubblico e, in particolare, con i commi da 12 a 14, ha disciplinato i compensi del presidente, dei membri e del segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego;
b) il D.P.C.M. 24 aprile 2020 ha specificatamente riguardato la determinazione dei compensi da corrispondere;
c) l’art. 18, comma 1-ter, lett. b, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha abrogato il comma 12 dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56;
d) l’art. 18, comma 1-ter, lett. c, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aggiunto al comma 13 dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, la seguente previsione: “Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”;
e) l’art. 1-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2023, n. 74, ha apportato una modifica al comma 13, dell’art. 3 della legge n. 56/2019, aggiungendo la seguente previsione: “Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma”.
In merito, si richiama il tenore letterale della norma che, riproducendo una previsione di analogo contenuto già inserita nell’abrogato art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, la quale stabilisce che “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.
L’ultimo capoverso dell’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 dispone inoltre che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
La costituzione del Fondo risorse decentrate, dunque, è generalmente assoggettata al limite dell’invarianza di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, essendo sottoposte al rispetto del predetto limite di spesa tutte le risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura finanziaria agli oneri accessori del personale, indipendentemente dalla loro natura, dalla fonte di provenienza ovvero dal carattere aggiuntivo delle stesse. L’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti dall’art. 119, comma 1, della Costituzione va esercitata, quindi, “nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci”, non potendosi tradurre in una gestione che prescinda dai “vincoli economici e finanziari” immanenti al bilancio.
Tuttavia, a questa norma di carattere generale fanno eccezione le risorse espressamente escluse dalla legge e le risorse che la giurisprudenza contabile, anche in sede nomofilattica, ha ritenuto di sottrarre all’applicazione del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, valorizzando la ratio sottesa alla previsione del vincolo finanziario, che è quella di “calmierare gli incrementi dei fondi per il trattamento accessorio ove non diretti a remunerare incarichi, resi in via straordinaria o, comunque, affidati singolarmente a specifici dipendenti, insuscettibili di refluire sulla contrattazione collettiva nazionale successiva aumentando la base retributiva di riferimento da utilizzare per il calcolo degli incrementi stipendiali” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/2017/QMIG).
Ciò premesso, si rappresenta come l’esatta qualificazione del compenso dovuto ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso e la riconducibilità dello stesso nell’alveo del trattamento accessorio non solo non ha formato oggetto della richiesta di parere (avendo l’Ente premesso che tali compensi sono “da inserire certamente nel fondo del salario accessorio”) ma involge anche l’interpretazione di norme della contrattazione collettiva che, come noto, esulano dall’ambito di competenza della Corte dei conti (cfr., di recente, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 82/2024/PAR).
In disparte, dunque, l’interpretazione, dell’esatta qualificazione dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano commissari di concorso per le ragioni innanzi indicate, occorre interrogarsi sull’assoggettabilità di questi ultimi al limite previsto dall’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Orbene, al fine di evitare gli effetti che scaturiscono da interpretazioni additive o derogatorie delle disposizioni, è necessario attenersi “al principio cardine di interpretazione letterale e teleologica delle norme contenuto nell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile” (come da indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 28/2015/QMIG), di talché, stante il tenore letterale della norma, la previsione del limite delle “risorse disponibili” di cui all’art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, non può essere in alcun modo considerato come nuovo e unico limite in materia di compensi alle commissioni di concorso, ma come un limite ulteriore che si aggiunge a quelli esistenti (e in particolare a quello previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017), in assenza di espressa previsione legislativa che deroghi al vincolo di carattere generale.
Ad analoghe conclusioni perviene, peraltro, la giurisprudenza contabile e, al riguardo, si segnala l’orientamento conforme espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 23/2024/PAR, secondo cui, a seguito di richiesta di parere concernente proprio la materia dei compensi ai dipendenti che siano commissari di concorsi pubblici, dispone che “l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa indicate dall’ente nell’istanza di ausilio consultivo va ricercato nella stessa formulazione della relativa norma. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto restringere ovvero ampliare l’ambito di applicazione delle norme o collegare le discipline lo ha previsto espressamente con specifica e puntuale disposizione normativa”.
In conclusione, la medesima Sezione regionale di controllo della Puglia ha, pertanto, ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato dal Presidente della Provincia di Brindisi nei termini secondo cui i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all’amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione.
Pertanto, in mancanza di una deroga normativa espressa e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza contabile, le predette somme corrisposte ai suindicati componenti delle Commissioni di concorso devono essere computate nel tetto previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
