Competenze del rup e della commissione di gara senza formalismi

Le competenze del RUP e della Commissione di gara vanno valutate senza vincoli formali; ciò che rileva è l’aspetto sostanziale riguardante l’attività svolta. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7712 del 3 ottobre 2025. Il caso trattato Nel caso affrontato dal Collegio una Stazione appaltante aveva bandito una…

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Le competenze del RUP e della Commissione di gara vanno valutate senza vincoli formali; ciò che rileva è l’aspetto sostanziale riguardante l’attività svolta.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7712 del 3 ottobre 2025.

Il caso trattato

Nel caso affrontato dal Collegio una Stazione appaltante aveva bandito una gara per l’affidamento di prestazioni ospedaliere.

Un operatore economico contestava gli esiti della proceduta, deducendo, sostanzialmente, due censure, una afferente alla composizione della commissione di gara che sarebbe stata composta da un dipendente amministrativo e da due coordinatrici infermiere e una seconda censura relativa al coinvolgimento da parte del RUP dell’Ufficio del personale ai fini dell’inquadramento dei minimi salariali nel corso del procedimento di accertamento dell’anomalia dell’offerta. Con questa seconda censura, l’operatore economico affermava che il RUP si sarebbe spogliato delle proprie competenze, per attribuirle ad altro soggetto della Stazione appaltante.

La sentenza del giudice di primo grado dava ragione al ricorrente.

Seguiva il ricorso in appello.

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici d’appello non hanno condiviso la sentenza del primo giudice e hanno privilegiato una interpretazione della normativa relativa alle competenze del RUP e della Commissione tecnica di tipo sostanziale invece che fondata su inutili formalismi.

Infatti, con riferimento alla prima questione, i giudici hanno affermato che non è necessaria una corrispondenza perfetta tra tutti gli ambiti materiali del contratto d’appalto e le competenze dei Commissari, che vanno valutate nel loro complesso, poiché l’attributo delle “specifiche competenze”, previsto dalla legge, va riferito non a ciascun singolo componente, ma alla Commissione nel suo insieme (v. Cons. Stato, III, 2253/2022).

Nei componendi della commissione è importante la presenza di competenze sia tecniche che gestionali-amministrative.

Inoltre, la competenza tecnica non deve necessariamente derivare da un titolo di studio specifico, potendo emergere anche da esperienze e incarichi pregressi (cfr. Cons. Stato, V, 1700/2021).

Secondo il Collegio, in base a queste coordinate e considerando esclusivamente i CC.VV. dei commissari, emergeva chiaramente che, per quanto concerne le diverse aree tematiche incluse nella macrocategoria delle prestazioni da appaltare, la Commissione possedeva competenze adeguate, in quanto i profili curriculari dei Commissari si distinguevano per elementi qualificanti, sia di natura gestionale e amministrativa che tecnica, segnalando competenze pienamente idonee alla valutazione delle offerte, anche tenendo conto dei criteri di valutazione delineati dal disciplinare.

Per quanto riguarda, invece, la censura afferente le competenze del RUP, i giudici hanno puntualizzato che dovevano ritenersi prive di fondamento le affermazioni secondo le quali la verifica dei minimi salariali sarebbe di competenza esclusiva del RUP in guisa che a questi sarebbe preclusa la possibilità di acquisire contributi ausiliari, quali pareri preliminari e non vincolanti degli uffici presenti all’interno della stazione appaltante.

Nel provvedimento di proposta di aggiudicazione, firmato dal RUP e attestante l’esito positivo della verifica del rispetto dei minimi salariali, era espressamente indicato che l’Ufficio Risorse Umane aveva svolto un ruolo di “mero supporto”, mentre era il RUP che aveva formalmente concluso il subprocedimento, emettendo l’atto conclusivo attestante la compiuta verifica;

Il riferimento all’intervento puramente ausiliario dell’Ufficio interno smentiva (in assenza di prove contrarie) l’affermazione secondo cui il RUP non sarebbe stato coinvolto in modo concreto nel procedimento di verifica dei minimi salariali o non avrebbe fatto proprio il parere non vincolante acquisito precedentemente.

Ulteriore elemento indiziario di rilievo controfattuale rispetto alla tesi della ricorrente era rappresentato dal fatto che il RUP disponeva dell’intero corredo documentale necessario per la verifica, consistente nell’offerta economica con l’allegata tabella esplicativa dei costi del personale e l’indicazione specifica dei valori retributivi.

In sostanza, l’intervento dell’Ufficio Risorse Umane non era avvenuto in funzione totalmente sostitutiva e vicaria delle competenze assegnate al RUP, comunque veicolate in un atto di formale a conclusione del subprocedimento espressivo di positiva validazione della verifica.

Conclusioni

In sintesi, dalla sentenza del Consiglio di Stato si può desumere un principio di natura generale ovvero che l’attività di una Stazione appaltante si fonda su un apporto di tipo sinergico, dove l’affidamento di un appalto, richiedendo competenze specialistiche plurime, non può non sfruttare l’apporto di conoscenze specialistiche in possesso di ciascun dipendente dall’Ente; in tal modo è possibile assicurare la corretta e legittima conclusione della procedura d’affidamento.

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