All’interno di una decisione del T.a.r. Marche, è stato accertato l’obbligo comunale di provvedere sull’istanza di revisione della pianta organica delle farmacie di zona. Nello specifico, tale richiesta (inascoltata) era stata formulata proprio dal titolare di una farmacia sita nel territorio dell’Ente locale. I giudici, comunque, hanno dato ragione all’istante-ricorrente, rilevando che: 1) la sua posizione giuridica soggettiva sarebbe stata di «vero e proprio interesse legittimo, giuridicamente qualificato e differenziato»; 2) egli avrebbe sollecitato l’esercizio di poteri propri dell’amministrazione comunale in tema di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della l. n. 475/1968.
In definitiva, quindi, il Collegio ha accertato l’obbligo comunale di formulare una risposta in modo espresso e motivato [1].
[1] Vista la natura discrezionale dell’attività amministrativa de qua, comunque, non ha potuto condannare la P.a. a determinarsi secondo quanto contenuto nell’istanza.
