Sarebbe inopportuno, per un Comune, attribuire la gestione delle proprie risorse finanziarie a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in un’altra Pubblica amministrazione. Invero, come evidenziato dall’Anac, andrebbe valutato il pregiudizio che tale incarico arrecherebbe all’amministrazione e il danno all’immagine di imparzialità dell’ente che la nomina potrebbe comportare.
Pertanto, dovrebbe procedersi alla verifica dei presupposti per l’operatività della rotazione straordinaria, istituto finalizzato ad evitare un pregiudizio per l’ente potenzialmente derivante dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale.
Inoltre, poiché la fattispecie penale sarebbe espressamente richiamata dall’articolo 7, l. n. 69/2015, dovrebbe ritenersi che il Comune sia obbligato ad adottare un provvedimento nell’ambito del quale valutare la condotta ascritta all’imputato, con particolare riguardo all’impatto che avrebbe l’incarico ricoperto (o da assegnare) al dirigente sulla propria imparzialità. Qualora, poi, quest’ultimo non potrebbe destinarsi ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per motivi organizzativi obiettivi, lo stesso andrebbe posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.
