Il TAR Lombardia con la sentenza n. 3515 del 3 novembre 2025 chiarisce che qualora la piattaforma elettronica applichi in modo erroneo la formula per il punteggio economico (nel caso, comparando la media ponderata dell’offerta con il valore assoluto della base d’asta), la stazione appaltante ha il potere-dovere di emendare l’errore in autotutela. Non è modifica della lex specialis, ma corretta interpretazione e applicazione per evitare esiti illogici (come punteggi elevati a offerte senza ribasso) e ripristinare la coerenza della formula di gara.
