Resta confermato che le concessioni non possono essere affidate direttamente, ma si rende necessaria una procedura negoziata.
L’aspetto è stato di recente confermato dal MIT con il parere n. 3407 del 13 maggio 2025 con riferimento ad una concessione di importo inferiore a 140.000 euro.
Come vedremo, la Stazione appaltante ha argomentato la facoltà di effettuare l’affidamento diretto sulla base di alcune disposizioni del codice dei contratti che sembrerebbero, effettivamente, offrire tale opportunità.
Il quesito posto
Una Amministrazione ha la necessità di installare, nella biblioteca comunale, un distributore automatico di bevande per gli utenti.
Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, l’Ente ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.
L’Amministrazione ha, pertanto, chiesto conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l’art. 3, co. 1, lett. d) dell’allegato I.1 al codice definisce l’affidamento diretto quale “affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice“.
Dunque, nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all’ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione.
Secondo la Stazione appaltante la semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all’art. 62, co. 18, e all’art. 5, co. 5, dell’A II.4, che prevede l’obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.
Il riscontro del Ministero
Il Ministero ha affermato che trova applicazione l’art. 187 del codice dei contratti pubblici, rubricato “Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea” il quale recita: “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II“
In sostanza, il Ministero smentisce l’interpretazione della Stazione appaltante e ribadisce che l’affidamento debba ricondursi alla rigorosa disciplina di cui all’art. 187.
D’altra parte Il Ministero ha evidenziato come, in assenza di esplicita disposizione normativa, non sia ammissibile l’affidamento diretto in questi casi.
Nella sostanza, il legislatore, agendo sempre in conformità alle esigenze di flessibilità e semplificazione che troviamo enunciate nella Relazione al codice, ha previsto una semplificazione anche per le procedure relative alle concessioni al di sotto delle soglie comunitarie (consistente nella possibilità di effettuare l’affidamento con procedura negoziata con 10 operatori economici), ma non ha ritenuto di assentire l’affidamento diretto.
