La Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 28395/2024 ha chiarito che il diritto del vincitore del pubblico concorso all’assunzione è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato originariamente emesso; sicché, nell’ipotesi di una disciplina normativa sopravvenuta incidente sull’organizzazione degli uffici, la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di “bloccare” i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo di riferimento.
Pertanto, necessita la permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato originariamente emanato.
Nella vicenda l’interessata aveva partecipato a due distinti concorsi indetti per posti di dirigente amministrativo di II fascia nel ruolo dei dirigenti del Ministero coinvolto, risultando – rispettivamente – idonea non vincitrice (ottava) e vincitrice (quinta su sette posti) senza essere assunta.
La medesima dipendente ha quindi adito il Tribunale di Roma, riferendo che nonostante fosse risultata vincitrice del secondo concorso, il Ministero dello Sviluppo Economico non aveva proceduto alla sua assunzione, invocando vincoli normativi sopravvenuti, che in generale avevano disposto la riduzione delle dotazioni organiche della Pubblica amministrazione, vietando nuove assunzioni in regime di suprannumerarietà.
La Suprema Corte ha evidenziato che persino in presenza di speciali clausole normative, ciò non si può tradurre nell’obbligo di procedere all’assunzione dei vincitori del concorso, imponendone l’immediato adempimento, e che, per contro, le stesse vanno intese nel senso che, fatti salvi gli esiti del concorso, l’effettiva assunzione dei vincitori risulta, in ogni caso, differita all’esito dell’eventuale riduzione del personale preesistente ed al raggiungimento delle finalità di “spending review” disposte dalla normativa sopravvenuta alla conclusione delle procedure concorsuali.
Ciò, del resto, è quanto avvenuto nel caso in vicenda e portato in giudizio dalla vincitrice non assunta. Nella vigenza della nota legge del 2002 sulla razionalizzazione di enti e organismi pubblici era stato posto un momentaneo divieto di reclutamento di nuovo personale, e ciò legittimava il “blocco” delle assunzioni nella Pa, posto che tale norma si poneva quale misura interdittiva, sebbene limitata nel tempo e riconducibile a ragioni di un incidentale controllo finanziario, funzionale all’avvio di una graduale rideterminazione delle piante organiche degli enti pubblici.
La responsabilità risarcitoria della Pa non discende unicamente dalla illegittimità degli atti adottati, che costituisce solo uno dei fattori concorrenti ad integrare l’eventuale illiceità della condotta, la quale deve essere in ogni caso verificata in base al rispetto delle regole proprie dell’azione amministrativa; poste con norme costituzionali (imparzialità e buon andamento), con norme di legge ordinaria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza), o da principi generali dell’ordinamento quali sono quelli della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza.
Non può quindi ravvisarsi una responsabilità da mancata assunzione in presenza di un vincolo normativo sopravvenuto. Una diversa interpretazione avrebbe l’esito illogico e sostanzialmente incompatibile con la finalità complessiva del blocco del turnover, di imporre, da un lato, alle Amministrazioni la riduzione dell’organico ma di autorizzare, dall’altro lato, la contestuale assunzione dei vincitori di precedenti concorsi, in tal modo neutralizzando nella sostanza il meccanismo.
