Il Tar Campania-Napoli, sezione VIII, nella sentenza 13 novembre 2024, n. 6201 ha precisato che gli ausili e misure specifiche che l’amministrazione deve fornire ai candidati disabili per sostenere le prove di concorso (articolo 20 della legge 104/1992) sono solo quelli che l’interessato ha espressamente richiesto nella domanda di partecipazione e nel corso di svolgimento delle prove.
Pertanto, il candidato non può dolersi per l’assenza di una valutazione “in concreto” della pubblica amministrazione finalizzata ad approntare soluzioni più rispondenti alle esigenze del caso, quando egli, in fatto, non abbia richiesto alcun ausilio (quale, ad esempio, la disponibilità di un’aula diversa) oltre, sempre ad esempio, il tempo aggiuntivo di 30 minuti, di cui abbia regolarmente fruito in occasione di una prima prova ed al quale abbia rinunciato, invece, con scelta personale insindacabile, in occasione della seconda.
Il ricorrente, affetto da cecità e sordità, ha impugnato la determina del Comune di Castel Volturno, recante approvazione dei verbali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato per «Istruttore direttivo economico finanziario» (categoria D1) nella parte in cui, recependo la valutazione negativa della seconda prova scritta svolta dal medesimo (di cui al verbale n. 5), prende atto dell’esito infruttuoso della procedura concorsuale per mancanza di candidati idonei.
Un primo profilo di illegittimità attiene alle (insufficienti) misure adottate dal Comune per consentirne la migliore partecipazione alle prove concorsuali, posto che farebbe difetto, nella fattispecie, “una valutazione in concreto, sì da assicurare l’efficacia di misure più adatte al caso specifico nel rispetto del principio di proporzionalità, né è stata tuttavia valutata (e motivata) la possibilità di collocare il concorrente in una sede appartata e protetta”.
Un ulteriore profilo di criticità riguarda la mancata fruizione del tempo aggiuntivo spettante, del quale, “per ragioni non esplicitate nel verbale, il concorrente” non si è avvalso, “consegnando al medesimo orario degli altri concorrenti”.
Relativamente agli ausili e alle misure specifiche spettanti al ricorrente (art. 20, L. n. 104/1992) in occasione della partecipazione a prove d’esame nei concorsi pubblici, nella specie censurati per assenza di una valutazione “in concreto” della P.A. finalizzata ad approntare soluzioni più rispondenti alle esigenze del caso, la relativa doglianza non merita favorevole considerazione tenuto conto, infatti, che nessun ausilio (ad es. la disponibilità di un’aula diversa) è stato richiesto dal ricorrente (nella domanda di partecipazione e nel corso dello svolgimento delle prove) oltre al tempo aggiuntivo di 30 minuti, del quale ha regolarmente fruito in occasione della prima prova scritta e al quale ha rinunciato, invece, con scelta personale insindacabile, in occasione della seconda, come peraltro verbalizzato dalla commissione di gara (verbale n. 5,p. 3).
Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato.
