Il TAR Lazio, con sentenza n.802 del 21 ottobre 2022, ha stabilito che anche nel caso di un malfunzionamento di pochi minuti, se questo abbia comportato l’impossibilità di caricare la documentazione richiesta, impone la riapertura dei termini.
Non rientra, quindi, nella diligenza del concorrente avviare le procedure di caricamento a sistema dell’offerta con congruo anticipo, in modo da evitare i rischi di un eventuale errore della piattaforma
