L’art. 1, co. 510 della legge 208 del 2015 prescrive che «Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip s.p.a, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 3659/2024), detta norma non sarebbe stata applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione sia per la circostanza che parte in causa sarebbe stata una figura non rientrante fra quelle obbligate ad approvvigionarsi attraverso Convenzioni Consip; sia perché sarebbe mancata l’imprescindibile sovrapponibilità fra l’oggetto della gara Consip e l’oggetto della gara che si intendeva bandire.
Da ciò, quindi, sarebbe discesa la possibilità per il giudice di apprezzare la sovrapponibilità dell’oggetto delle due gare in quanto , tale aspetto, avrebbe costituito un presupposto necessario per l’applicabilità del cennato disposto normativo.
Un conto infatti sarebbe stata la questione circa l’inidoneità della convenzione Consip al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; altro conto, invece, la questione della mancanza di sovrapponibilità integrante un prius rispetto alla verifica di convenienza e di satisfattività della Convenzione Consip rispetto agli interessi dell’Amministrazione.
