Correttivo codice appalti: Il Consiglio di Stato conferma la “delega atecnica” delle attività del Rup

Nell’articolo “Correttivo appalti: l’atecnicità della delega di funzioni prevista in capo ai responsabili di fase” avevamo suggerito di interpretare le anomale disposizioni del correttivo sulla delega di funzioni del Rup e dei responsabili di fase fossero frutto di una redazione frettolosa e poco approfondita. Si era, quindi, pensato di leggere la norma come riferita non…

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Nell’articolo “Correttivo appalti: l’atecnicità della delega di funzioni prevista in capo ai responsabili di fase” avevamo suggerito di interpretare le anomale disposizioni del correttivo sulla delega di funzioni del Rup e dei responsabili di fase fossero frutto di una redazione frettolosa e poco approfondita.

Si era, quindi, pensato di leggere la norma come riferita non ad una delega vera e propria, ma “atecnica”, consistente, nella realtà, non in una traslazione di funzioni volta a creare un ufficio con competenze e responsabilità proprie, ma solo finalizzata a consentire ai “delegati” di compiere alcune operazioni meramente materiali sulle piattaforme digitali. Tanto da poter evidenziare che pur utilizzandosi il termine “delega” si tratti solo di un’autorizzazione, anzi una “autenticazione” per operare nei sistemi.

Nel proprio parere – non certo lusinghiero – sul correttivo al codice, il Consiglio di Stato conferma le impressioni suggerite con l’articolo dichiarato e, in effetti, configura la “delega” di cui tratta il correttivo proprio come una sorta “delega atecnica”, consistente solo in un accesso ad attività meramente operative delle piattaforme.

Palazzo Spada “rileva che il responsabile di fase è un responsabile di procedimento e non ha pertanto alcun potere di delegare “lo svolgimento di attività operative”” Ed aggiunge: “il concetto di “svolgimento di attività operative nell’ambito del ciclo digitale dei contratti pubblici” è del tutto indeterminato, considerato che rientra nell’attività operativa anche la verifica dei requisiti, sicché delegare l’accesso al fascicolo significa, potenzialmente, delegare la verifica dei requisiti, il che non
rientra nei poteri delegabili da parte del responsabile di fase. Si propone pertanto la seguente riformulazione: “Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC
“.

Sarebbe molto meglio se, nel riformulare la norma, si eliminasse del tutto l’utilizzo del verbo delegare, visto che nella realtà non si delega assolutamente nulla, ma semplicemente si prevede (in una sede abbastanza impropria, come la legge) che le piattaforme digitali consentano autenticazioni operative di livello solo operativo, aperte su iniziativa del Rup.

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