Corte dei conti Piemonte: lo 0,55% del monte salario 2018 per le progressioni in deroga esula dai tetti alla spesa

Il ragionamento della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere 184/2024, secondo il quale il finanziamento per le progressioni verticali in deroga non va computato nei tetti di spesa del personale e, dunque, non incide sulle facoltà assunzionali è ben sorretto ed argomentato. Peccato, però, che risulti viziato da incoerenza evidentissima…

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Il ragionamento della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere 184/2024, secondo il quale il finanziamento per le progressioni verticali in deroga non va computato nei tetti di spesa del personale e, dunque, non incide sulle facoltà assunzionali è ben sorretto ed argomentato.

Peccato, però, che risulti viziato da incoerenza evidentissima con un filone interpretativo consolidatissimo della stessa magistratura contabile.

Ci si riferisce alla teoria secondo la quale gli incrementi contrattuali debbano essere considerati all’interno della spesa del personale.

Per tutte, citiamo il parere della Corte dei conti, Sez, Abruzzo, 63/2021, che sull’argomento delle capacità assunzionali ha concluso per l’impossibilità di escludere dall’aggregato della spesa (da porre in rapporto con la media delle entrate correnti dell’ultimo trienno al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità), dal calcolo della spesa del personale gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. 

Pertanto, secondo tale indirizzo, i maggiori oneri di personale connessi ai Ccnl aumentano necessariamente l’importo in valore assoluto della spesa, in quanto necessariamente da includere.

Questo perchè, come spiegato dalla Sezione Abruzzo, l’articolo 33, comma 2, del d.l. non connette il controllo della spesa per assunzioni ad un “tetto”, ma al principio di sostenibilità della spesa, da calcolare per intero ed al lordo dei maggiori oneri contrattuali.

Proprio molto di recente, la deliberazione della Sezione delle Autonomie conferma tale filone con riguardo alle disposizioni normative che hanno imposto l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale, mediante il parere 19/2024: “Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente”.

E’, allora, evidente che la deliberazione della Sezione Piemonte vada in contrasto con le precedenti decisioni.

Infatti, lo 0,55% del monte salari del 2018 è comunque un onere di personale riconnesso alla contrattazione nazionale collettiva.

Sfugge, oggettivamente, alla comprensione perchè mai tutti gli altri oneri aventi medesima fonte debbano rientrare nella spesa di personale, mentre tale fonte di finanziamento della progressione verticale in deroga vi sfugga, così da aumentare di fatto le facoltà assunzionali.

Si potrebbe osservare che se lo 0,55% del monte salari 2018 non fosse effettivamente considerato escluso dai vincoli alla spesa di personale si vanificherebbe l’obiettivo di concedere uno spazio assunzionale speciale espressamente previsto dal Ccnl 16.11.2022.

Tale osservazione, tuttavia, risulta fallace. In primo luogo, il Ccnl non può certo modificare o derogare la legge rispetto ai vincoli di spesa da porre alle assunzioni, perchè si tratta di materia totalmente estranea.

In secondo luogo, è necessario comprendere che lo 0,55% del monte salari 2018 non è una fonte di finanziamento della spesa di personale “speciale” e da considerare a parte, quindi aggiuntiva ai tetti e alle facoltà assunzionali.

Semplicemente, la previsione del Ccnl permette di reperire in tale 0,55% parte del finanziamento per le progressioni verticali, le quali, quindi, se “ordinarie” vanno finanziate con risorse di bilancio, mentre se “in deroga” possono reperire nello 0,55% del monte salari 2018 la propria fonte.

Il che contribuisce a dimostrare che le progressioni verticali in deroga non sono per nulla ulteriori rispetto alla soglia del 50% del totale delle assunzioni.

Per meglio esplicitare, l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 permette le progressioni verticali entro il tetto del 50% del totale delle assunzioni. Ponendo che un ente possa effettuare 20 assunzioni, 10 potrebbero essere frutto di progressioni verticali. Se di queste 10 l’ente decidesse di riservarne 5 al progressioni verticali “in deroga”, qualora lo 0,55% del monte salari 2018 fosse capiente, l’ente invece di reperire risorse dal bilancio, troverebbe il finanziamento di tali progressioni in deroga in tale 0,55% del monte salari, potendo quindi dirigere le risorse del bilancio così risparmiate ad altri impieghi.

Ma, le progressioni verticali finanziate dallo 0,55% del monte salari 2018 consumano (poco) risorse assunzionali esattamente come ogni altra assunzione ed incidono sul tetto di spesa.

Le indicazioni della Sezione Piemonte apparirebbero pienamente convincenti se la magistratura contabile, modificando radicalmente il proprio orientamento, considerasse escluse dal tetto di spesa di personale anche tutti gli altri oneri derivanti dai Ccnl.

In assenza di tale revirement, l’opinione espressa dalla Sezione Piemonte ha il solo effetto di creare confusioni e fraintendimenti.

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