Tanto rumore per nulla, si direbbe, a leggere Tar Lombardia con la sentenza del 5 luglio 2024, n. 2077 . Si passa con non chalance dalla tesi dell’’immodificabilità dei costi della manodopera in quanto soggetti allo “scorporo”, alla teoria secondo la quale indicare o non indicare tali costi è indifferente, tanto ci sono le tabelle ministeriali, come afferma – non da sola – la citata sentenza.
L’idea che lo “scorporo” impedisca che il ribasso comprenda anche i costi della manodopera è del tutto erronea.
Ciò che il codice, inopportunamente, rimette all’azione dello scorporare, altro non è, a ben vedere, se non l’indicazione espressa della stima dei costi effettuata dalla stazione appaltante al momento della prestazione, fondata sull’applicazione di un certo Ccnl, considerato coerente col tipo di prestazione richiesta.
Il Mit col parere 2505 dovrebbe aver posto fine alla questione legata all’inesistente divieto di assoggettare al ribasso anche i costi della manodopera, come meglio ancora spiegato dal Tar Basilicata, Sezione I, sentenza 21 maggio 2024, n. 273.
Se queste pronunce contribuiscono a evidenziare che lo scopo dell’articolo 41, comma 14 non è impedire il ribasso anche sulla voce costo della manodopera, bensì controllare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta che il ribasso coinvolgente anche la manodopera sia consentito da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali, la sentenza del Tar Lombardia 2077/2024 appare molto meno persuasiva.
Nella logica secondo la quale dallo scorporo non deriva nessun divieto di ribasso, è da convenire l’affermazione secondo la quale “l’indicazione dei costi della manodopera nel bando ad opera della stazione appaltante ha valore meramente indicativo”-
E’ proprio così: proprio la possibilità assicurata all’operatore economico di “dimostrare che il ribasso “complessivo” – come tale comprendente necessariamente il costo della manodopera – dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, deriva esattamente dalla circostanza che l’indicazione dei costi dedotta negli atti di gara si limita semplicemente a fornire un parametro di riferimento. Ma non ha alcun valore vincolante: gli operatori economici possono, dunque, specificare un diverso costo della manodopera, sia riferendosi a un Ccnl con garanzie “equivalenti”, sia dimostrando un’organizzazione aziendale tale da permettere un minor costo della manodopera.
Non si può, invece, convenire sulla conclusione tratta dal Tar secondo la quale l’omissione dei costi della manodopera negli atti di gara “non comporta l’impossibilità di presentare un’offerta, avendo carattere inderogabile solo il mancato rispetto dei CCNL applicabili e delle tabelle ministeriali negli altri casi”.
Si tratta di una conclusione non condivisibile, in quanto attribuisce alle tabelle ministeriali un rilievo eccessivo, vista la loro funzione a sua volta esclusivamente indicativa, come ha spiegato, tra tante, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 2019, n. 690: “non può essere dichiarato il carattere anomalo di un’offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, i quali – pur assumendo un rilievo ai fini del giudizio di anomalia – non hanno a tal fine un carattere dirimente e non rappresentano parametri inderogabili (ex multis, C.d.S., V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867).
Occorre invece che sussistano discordanze “considerevoli” e ingiustificate rispetto a tali valori (di recente, C.d.S., V, 12 settembre 2018, n. 5332; 18 dicembre 2017, n. 5939; III, 29 agosto 2018, n. 5084).
In particolare, le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (C.d.S., V, 26 aprile 2018, n. 2540; 30 marzo 2017, n. 1465; 28 giugno 2011, n. 3865). In altre parole, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non può comportare, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità (C.d.S., V, n. 4912 del 2017, cit.; III, n. 2867 del 2018, cit.; n. 5444 del 2018, cit.), occorrendo che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (C.d.S., III, n. 5084 del 2018, cit.)”.
Le tabelle ministeriali dovrebbero essere un riferimento non certo per il giudizio di anomalia, visto che allo scopo sono insufficienti, bensì ai fini dell’individuazione da parte della stazione appaltante del costo ritenuto congruo della manodopera e del Ccnl da indicare.
Appare assai singolare che l’Anac si sia spesa, col bando tipo, nello specificare una complicatissima modalità di individuazione del Ccnl, ma poi affermi, come il Tar Milano (e un mese fa circa anche il Tar Sicilia) che “l’omissione dell’indicazione del costo della manodopera nella legge di gara non comporta l’impossibilità di presentare l’offerta, né la possibilità di assoggettare il costo del personale a ribasso ad nutum, in quanto non impedisce di verificare il rispetto dei diritti economici dei lavoratori con i criteri indicati dall’art. 110 c. 5 del Codice dei contratti”.
Mancando l’indicazione del Ccnl non è nemmeno possibile reperire il parametro per le “tutele equivalenti” richieste dal codice dei contratti.
La sentenza del Tar Milano conferma che sulla questione regna il caos, purtroppo dovuto ad un testo normativo del d.lgs 36/2023 cervellotico e inadeguato, come inadeguata è la riforma complessiva degli appalti.
