Nei giorni scorsi, la Ragioneria generale dello Stato ha anticipato il provvedimento previsto dalla L. 207/2024 per definire la misura dell’accantonamento obbligatorio previsto a carico degli enti locali. Da quest’anno e fino al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono stati determinati sulla base di criteri e modalità definiti dal Mef previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, gli enti dovranno costituire, per ciascun anno, un fondo di importo pari al contributo annuale, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione. Per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per quelli in avanzo, al contrario, esso confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzato solo nell’esercizio successivo e solo per finanziare investimenti.
In entrambi i casi, quindi, la manovra comprime la spesa corrente, anche quando non vi è necessità di riassorbire un deficit. Di fatto, poi, nell’anno n+1 si potrà svincolare il fondo accantonato nell’anno n, ma si dovrà accantonare una nuova quota che potrà essere svincolata solo nell’anno n+2 e così via, in un crescendo che terminerà solo nel 2030, quando si potrà svincolare la quota accantonata nel 2029 senza doverne congelare un’altra.
Di fatto, si tratta di un tentativo un po’ grossolano di “riqualificazione” della spesa, che sconta ancora la vecchia idea per cui ogni investimento è cosa buona, mentre la spesa corrente equivale sempre a marchetta.
Non è così, notoriamente, essendoci pessimi investimenti e spesa corrente meritoria. La scelta, forse, si spiega con la necessità di comprimere l’aggregato della spesa primaria netta alla base della nuova governance europea, anche se non è del tutto chiaro se sia effettivamente così vista la difficoltà di tradurre questo concetto nella contabilità degli enti locali.
