Da Palazzo Spada, la quarta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 7180/2024) ha posto in rilievo che il risarcimento del danno da ritardo non sarebbe legato al mero decorso del tempo, risultando invece subordinato alla dimostrazione circa la spettanza definitiva del bene della vita. Nel caso di specie, ai fini risarcitori, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare che, se fosse avvenuto l’esame tempestivo della domanda presentata, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata.
