Decreto PA: punti opachi dello scorrimento delle graduatorie

Le modifiche apportate dal d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025, al d.lgs 165/2001, sono un po’ laconiche e lasciano alcuni punti di perplessità e confusione. Si pensi alla mobilità. La riforma dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001 prevede espressamente la decorrenza a partire dal 2026 della “riserva del 15%” delle facoltà assunzionali da soddisfare mediante mobilità.…

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Le modifiche apportate dal d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025, al d.lgs 165/2001, sono un po’ laconiche e lasciano alcuni punti di perplessità e confusione.

Si pensi alla mobilità. La riforma dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001 prevede espressamente la decorrenza a partire dal 2026 della “riserva del 15%” delle facoltà assunzionali da soddisfare mediante mobilità.

Su NT+ del 26.5.2025, con l’articolo “Validità estesa a tre anni anche per le graduatorie già esistenti e in vigore” , G. Bertagna e D. D’Alfonso affermano che la sentenza 3140/2025 del Consiglio di Stato, secondo la quale non c’è l’obbligo per le PA di scorrere le graduatorie vigenti, potendosi utilizzare la mobilità volontaria, consente di affermare che nonostante il rinvio al 2026 sia possibile per gli enti scegliere in ogni caso di avvalersi della mobilità.

La conclusione è condivisibile, ma occorre osservare che non occorre alcuna sentenza per affermare che le PA possono comunque e sempre reclutare i dipendenti mediante la mobilità. Quel che viene spostato al 2026, infatti, è l’obbligo di attivare la mobilità per il 15% delle facoltà assunzionali, ma non viene certo dsposto un divieto di attivare le mobilità.

In quanto alla durata triennale delle graduatorie, la novellazione dell’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 non è norma di interpretazione autentica. Questo impedisce di concludere con totale certezza che si applichi anche alle graduatorie già vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 25/2025.

Per altro verso, però, la novella non fissa una data a decorrere dalla quale si ripristini la durata triennale per gli enti locali e contiene una formulazione un po’ ambigua, estendendo anche alla graduatorie degli enti locali la salvezza dei periodi di durata dell’efficacia delle graduatorie delle regioni, già contenuta nella formulazione dell’articolo, anche a quelle degli enti locali.

Tale salvezza della durata può essere intesa come disposizione non valevole per il futuro, ma applicabile anche ai concorsi già conclusi e, conseguentemente, alle graduatorie in essere, che si possono considerare ad efficacia triennale, in applicazione dell’articolo 91 del d.lgs 267/2000.

Infine, va necessariamente evidenziata il difficile coordinamento delle previsioni sullo scorrimento delle graduatorie e le regole poste per assumere a tempo determinato.

L’articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), punto 3.3), del d.l. 25/2025, come modificato dalla legge di conversione 69/2025, ha introdotto il seguente periodo alla fine dell’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001: “Espletata la verifica di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purche’ in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.

E’ evidente l’utilità della disposizione, volta a consentire agli enti di utilizzare le graduatorie vigenti sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per quelle a tempo determinato, senza dover necessariamente garantire l’assoluta identità dei profili professionali previsti dalla programmazione delle assunzioni successiva all’espletamento dei concorsi e sulla base della quale scorrere la graduatoria.

La norma, però, non chiarisce esplicitamente a quale tipo di reclutamento afferiscano le graduatorie in argomento: i concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, o quelli a tempo determinato?

A ben vedere, non vi dovrebbe essere nessun dubbio sulla possibilità di scorrere le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato, posto che i concorsi debbono principalmente essere funzionalizzate a tali assunzioni. Lo dispone in modo imperativo l’articolo 36, comma 1, del d.lgs 165/2001: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35”.

Quindi, a ben vedere la ratio della novella all’articolo 35, comma 5-ter, disposta dal d.l. 25/2025 ha il solo scopo di consentire lo scorrimento delle graduatorie:

  1. per assumere a tempo determinato
  2. per profili non pienamente coincidenti.

Concentrandoci solo sul primo aspetto, l’articolo 36 del d.lgs 165/2001, ma al comma 2, evidenzia che non v’è, però, piena libertà di scorrere le graduatorie per assunzioni a tempo determinato. Infatti, la norma, al penultimo periodo, dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.

Dunque, lo scorrimento delle graduatorie volto ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato riguarda solo quelle successive a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

La novella disposta col d.l. 25/2025, però, è generica e sembra permettere lo scorrimento di graduatorie anche a tempo determinato, connesse a concorsi indetti per contratti a tempo determinato. Del resto, nella prassi moltissime amministrazioni pubbliche ignorano le previsioni viste sopra finalizzate a prevenire il precariato e attivano direttamente concorsi per assunzioni a tempo determinato, invece di utilizzare le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato.

La novella del 2025 non modifica le norme, ma contribuisce alla confusione, contribuendo ad alimentare la prassi disapplicativa del vincolo di assumere a tempo determinato ma solo attingendo a graduatorie a tempo determinato.

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