Ribadito che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si presta a molteplici critiche di opportunità e di funzionamento, in quanto all’individuazione del responsabile “unico” del progetto nel caso di appalti delegati occorre necessariamente giungere alla conclusione secondo la quale detto responsabile non può essere “unico”. Esso è necessariamente plurimo: vi sarà, infatti:
- un Rup della stazione appaltante delegante, chiamato a svolgere le funzioni ed attività per le quali essa risulti qualificata (in linea di massima, programmazione, progettazione ed esecuzione);
- un Rup della centrale di committenza o della stazione appaltante qualificata delegata, titolare esclusivo della fase di gara.
Il sistema degli appalti delegati non può non rompere l’assunto dell’unicità del Rup, non fosse altro perchè vi sono appunto due stazioni appaltanti a curare un medesimo intervento ed, ovviamente, ciascuna per quanto di propria competenza ha un proprio Rup.
V’è, semmai, un errore di fondo del legislatore: non si è curato di trattare gli appalti delegati alla luce della loro peculiarità, consistente proprio nella compresenza di due stazioni appaltanti, la delegante e la delegata. In tale ipotesi era (ed è) improprio parlare di un “responsabile unico di progetto”. La funzione del Rup è, infatti, indiscutibilmente svolgere tutti i vari compiti ai quali è sollecitato allo scopo di garantire una sovrintendenza univoca a tutti gli adempimenti e le attività dei quali si compone la “commessa” o “intervento”, per giungere alla produzione del “risultato” finale, avendo anche cura di controllare il conseguimento dei vari risultati intermedi.
La delega della gestione della fase di gara non può non incidere sulle competenze del Rup, in particolare della stazione appaltante delegante, perchè le recide e le assegna al Rup della stazione appaltante delegata: ma, nel momento in cui un Rup svolge solo una frazione delle funzioni tipiche del ruolo, esso non pu più essere un “responsabile unico del progetto”: non può che essere, invece, un responsabile di specifiche fasi del progetto.
La normativa è confusionaria e da qui sorgono le ulteriori ambiguità delle Faq e dei pareri del Mit, oltre che dei bandi-tipo.
