Nell’articolo “Il nodo dei controlli sulla dimora abituale del contribuente dopo la sentenza 209/2022 della Consulta” pubblicato sul Sole 24Ore si analizzano le conseguenze operative della nota sentenza n. 209/2022, con cui la Corte Costituzionale ha inciso a fondo sulla disciplina dell’Imu e, in particolare, sulla nozione di “abitazione principale.
Come ricorda efficacemente il contributo, “La nuova definizione di abitazione principale ha minato alle fondamenta la motivazione su cui erano basati la stragrande maggioranza degli avvisi di accertamento emessi dai Comuni, ovvero la mancanza di residenza o dimora abituale, nell’immobile oggetto di tassazione, degli appartenenti il nucleo familiare”.
In conseguenza della pronuncia, tali presupposti devono essere verificati solo rispetto al possessore dell’immobile, ma secondo l’autore ciò sarebbe avvenuto “lasciando molti dubbi su come i Comuni possono e debbono intervenire per contestare la dimora abituale del possessore dell’immobile”.
Al riguardo, si citano i diversi orientamenti della nuova giurisprudenza di merito rispetto a quello che è il principale elemento di valutazione utili a stabilire se, oltre alla residenza, vi sia anche la dimora abituale, ossia i dati sulle utenze e quindi la rilevazione dei consumi.
In effetti, si riscontrano due pronunce di due Corti di giustizia tributaria di secondo grado diametralmente opposte tra di loro: da un lato, la sentenza n. 432 del 10 febbraio 2025 della Lombardia, dall’altro la sentenza n. 237 del 24 febbraio 2025 della Toscana. In un caso, la rilevazione di bassi o scarsi consumi delle utenze domestiche non porta automaticamente a riconoscere l’inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale, nell’altro si arriva a conclusioni opposte.
Ora, è evidente che le oscillazioni dei giudici di merito sono spesso eccessive e proprio per questo è prevista la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione (anche se spesso anche il giudice di legittimità fatica a trovare un orientamento condiviso). Ma non pare che la soluzione possa essere la definizione di una nozione di “dimora abituale” ai fini Imu, perché è evidente che vi sarà sempre un margine di apprezzamento tale da richiedere l’analisi del caso concreto, dapprima da parte del soggetto attivo del tributo e poi, eventualmente, del giudice.
Senza voler entrare in un regime anglosassone, a parere di chi scrive è necessario talvolta abbandonare quegli istinti tipici della civil law che ci portano ad auspicare che un legislatore onnisciente possa offrirci la soluzione che vale per tutte le fattispecie.
