Discutibile ritenere legittimato un terzo a chiedere l’accesso senza delega

E’ una sentenza molto discutibile quella del Tar Parma, 19.9.2025, n. 378, laddove afferma che un terzo può presentare istanza di accesso in rappresentanza dell’interessato solo esibendo il documento di identità di quest’ultimo. La pronuncia non tiene, evidentemente, in debito conto della situazione dei controinteressati e degli altri diritti in gioco, tra i quali quello…

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E’ una sentenza molto discutibile quella del Tar Parma, 19.9.2025, n. 378, laddove afferma che un terzo può presentare istanza di accesso in rappresentanza dell’interessato solo esibendo il documento di identità di quest’ultimo. La pronuncia non tiene, evidentemente, in debito conto della situazione dei controinteressati e degli altri diritti in gioco, tra i quali quello alla riservatezza.

La circostanza che un terzo chieda per altri l’accesso agli atti limitandosi a citare le generalità dell’interessato e presentando copia del documento di identità di questo, non fornisce nessuna certezza effettiva circa la volontà del terzo di conferire al richiedente il potere di chiedere per proprio conto l’accesso.

Si pensi alla delicatezza dei dati oggetto di istanze di accesso di coniugi in separazione o in divorzio: in questi casi occorre una prudenza estrema ed un’indagine molto approfondita sui ruoli e le volontà espresse da chi si rivolge alla PA.

Ma, poi: quali difficoltà o ostacoli burocratici dovrebbero affrontare avvocati o commercialisti o altri professionisti, nel presentare istanze per conto dei propri clienti ostentando la delega conferita allo scopo, posto che l’intero svolgimento delle funzioni in favore dei propri clienti si basa su contratti che hanno nel mandato ad agire uno degli elementi essenziali? Costa così tanta fatica presentare la delega ad agire o il mandato ricevuto?

Oltre tutto, ai fini dell’istanza di accesso presentata da un terzo che si manifesti come “rappresentante” dell’interessato, non occorre affatto una delega notarile, essendo sufficiente una chiara manifestazione di volontà espressa anche con scrittura privata semplice, debitamente sottoscritta da parte del titolare dell’interesse, con la quale conferisca in maniera chiara al latore dell’istanza – identificato con le generalità ed il ruolo svolto – il mandato a chiedere l’accesso per proprio conto.

Il principio esposto dal Tar Parma, quindi, va semplicemente rigettato in quanto certamente erroneo e capace di esporre gli enti ad antipatiche responsabilità.

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