La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 1° aprile 2025, n. 2731 riguarda gli elementi distintivi tra i compiti del RUP e quelli della commissione di gara.
Il RUP può esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura di gara. In particolare, è riservata al RUP la competenza a disporre la esclusione di un operatore economico dal confronto concorrenziale.
Per regola generale il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata.
Con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, l’art. 80 (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50/2016, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico; dunque è chiara la distinzione tra i compiti del RUP e della commissione di gara; mentre quest’ultima è chiamata ad esprimere un giudizio su aspetti tipicamente tecnico-discrezionali (in particolare: valutazione offerte tecniche ed assegnazione dei relativi punteggi), il primo è tenuto ad operare scelte di carattere più vincolato ossia ad adottare talune decisioni allorché ne ricorrano i presupposti: tra queste anche quelle relative alla esclusione dei concorrenti .
La Sez. V del Consiglio di Stato con la predetta ordinanza ha osservato che, a conferma di quanto appena evidenziato, è possibile esaminare quanto previsto nell’Allegato I.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Attività del RUP) il cui art. 7 prevede che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare” [lettera d)], stabilendo poi che lo stesso RUP: “in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice” .
