È alquanto recente una pronuncia del T.a.r. Campania (n.302/2024) che ha confermato l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria (art. 36, d.p.r. n. 380/2001). Nello specifico, tale provvedimento squisitamente discrezionale era stato adottato da un Comune, a distanza di ben 7 anni dal rilascio del titolo, dopo aver accertato la falsa rappresentazione circa lo stato dei luoghi [1]. In proposito, la Corte, concentrandosi sull’art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n.241/1990, ha osservato che la prospettazione infedele delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo, farebbe decorrere il termine “ragionevole” per l’annullamento solo dal momento della sua scoperta da parte della P.a. Tra l’altro, come ricordato nella decisione, la giurisprudenza prevalente escluderebbe l’indispensabilità di un giudicato penale nelle ipotesi di falsa rappresentazione di fatti.
[1] Segnatamente, nel volume sottostante il pianerottolo del primo piano, erano stati ricavati abusivamente una cucina e un bagno e, in altri ambienti, ingresso e soggiorno, nonostante tali locali fossero destinati a “tre cantine”.
