I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza n. 4003/2024 , si sono soffermati sugli obblighi gravanti sul “gestore” dell’installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) una volta intervenuta la cessazione dell’attività. In particolare, la giurisprudenza amministrativa sarebbe costante nel sottolineare che, in base al d.lgs. 152/2006, l’autorità competente dovrebbe garantire che il gestore, al momento della cessazione definitiva delle attività, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.
