La pronuncia n. 3777/2024 del TAR Sicilia ha posto in rilievo che il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un ente in dissesto, resterebbe ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria. L’organo straordinario, invece, sarebbe eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che l’Ente in dissesto deve compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni di fare e di dare.
