Il Comune è tenuto a valutare nel merito la domanda di condono edilizio anche quando, rispetto alle opere che ne formano oggetto, siano state delibate pronunce penali di condanna per reati di abusivismo. Infatti, come puntualizzato in una decisione del T.a.r. Lazio, l’Ente locale dev’essere consapevole dell’autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale, «con la conseguenza che la sanatoria delle opere abusive non è preclusa dall’esistenza di una condanna (…), ancorché con la medesima sia stata ordinata la demolizione dell’opera abusiva».
Spetta, invece, all’autorità giurisdizionale penale, in sede di esecuzione dell’ordine demolitorio, valutare «la compatibilità di esso con un eventuale provvedimento di sanatoria emesso all’esito del parallelo iter amministrativo, disponendone – se del caso – la revoca».
