Le componenti dell’offerta e la suddivisione in lotti nel nuovo disciplinare di gara Anac

Utili indicazioni relative al calcolo del valore dell’appalto e sulla suddivisione in lotti si ricavano dalla relazione illustrativa che accompagna il nuovo bando tipo di ANAC, aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici. L’importo a base di gara L’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto deve essere calcolato per tutta la…

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Utili indicazioni relative al calcolo del valore dell’appalto e sulla suddivisione in lotti si ricavano dalla relazione illustrativa che accompagna il nuovo bando tipo di ANAC, aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’importo a base di gara

L’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto deve essere calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell’IVA.

Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante può, in caso di appalto di servizi o di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.

Ai sensi dell’articolo 14 del codice, ai fini del calcolo del valore del contratto e dell’eventuale superamento delle soglie, è necessario determinare il valore complessivo dell’appalto come somma dell’importo a base di gara (al netto dell’IVA) e delle eventuali opzioni o rinnovi, trattate all’articolo 3.2 del Disciplinare.

In base a tale disposizione, è necessario che le stazioni appaltanti calcolino il valore complessivo dell’appalto sommando all’importo a base di gara gli importi connessi all’eventuale previsione di servizi analoghi e/o di rinnovi.

In presenza dei prezzi di riferimento per servizi e forniture elaborati dall’ANAC in taluni settori, così come previsto dall’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, la relazione illustrativa richiama l’obbligo di tener conto di tali prezzi, per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.

In questo senso è altresì opportuno che la stazione appaltante tenga conto degli stessi nei documenti di gara, come ad esempio nel settore sanitario ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98.

Tali prezzi costituiscono il valore massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 9 del decreto legge n. 66/14) e i contratti stipulati in violazione di essi sono nulli.

Gli enti non soggetti agli obblighi di cui al richiamato articolo 9 del decreto legge n. 66/14 potranno comunque considerare i prezzi di riferimento come utile parametro nella determinazione dell’importo a base di gara (si veda la Delibera ANAC numero 382 del 08 maggio 2019). 

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che i prezzi di riferimento sono elaborati alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, pertanto, è possibile che in caso di utilizzo degli stessi per la determinazione dell’importo a base di gara, i ribassi offerti dai concorrenti non abbiano significativi scostamenti sia rispetto al prezzo posto a base di gara sia rispetto alle offerte presentate da ciascun concorrente.

In tali casi le stazioni appaltanti potrebbero valutare l’opportunità di diminuire l’importanza dell’elemento prezzo attraverso, ad esempio, la riduzione del peso della componente economica, di utilizzare formule per l’attribuzione del relativo punteggio diverse dall’interpolazione lineare (che, in situazioni quali quella descritte, rischia di premiare eccessivamente piccole variazioni di prezzo) oppure di utilizzare un criterio diverso da quello aggregativo-compensatore.

Il costo della manodopera

Con riferimento all’importo dell’appalto, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l’articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, dall’altro fa salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell’offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica.

Ai sensi dell’articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

L’operatore economico, quindi, potrà giustificare l’offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

La suddivisione in lotti

Il Disciplinare, conformemente all’articolo 58, impone la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, richiedendo la motivazione della mancata suddivisione in lotti.

Come ben esplicitato nella Relazione illustrativa al codice, si chiarisce che il favor per le imprese di prossimità, contenuto nella lettera d) della legge delega ed espresso al comma 1 dell’articolo in esame, va inteso – anche per evitare problemi di compatibilità con il diritto dell’U.E. – come tendenza “di sistema”, da valorizzare con riferimento, in special modo, agli appalti sottosoglia.

Nello schema del bando tipo è stata espressamente prevista l’indicazione dei criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati dalla norma.

Sono state inserite specifiche clausole per le ipotesi di limitazione dell’aggiudicazione e/o della partecipazione ad un numero massimo di lotti, con richiesta di indicare le ragioni della scelta che, per espressa previsione dell’articolo 58 devono attenere alle caratteristiche della gara, all’efficienza della prestazione oppure al mercato di riferimento.

La limitazione del numero di lotti per cui è possibile partecipare può essere prevista dalla stazione appaltanti soltanto al ricorrere delle condizioni di cui sopra e ove sia previsto un numero elevato di concorrenti attesi, sulla base, ad esempio, dell’esperienza passata.

Tali limiti – se ben calibrati tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti, nonché dei potenziali concorrenti per ciascun lotto – possono favorire lo sviluppo della concorrenza, incoraggiando la partecipazione di imprese medio-piccole e più giovani, che avrebbero ridotte possibilità di ottenere l’assegnazione dell’intero appalto.

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere a tali vincoli, la stessa deve preventivamente indicare il criterio che intende adottare per individuare i lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, qualora il concorrente presenti domanda per un numero di lotti superiore a quello consentito.

Si pone, inoltre, il problema di quali lotti assegnare a ciascun concorrente risultato primo in graduatoria su un numero di lotti superiore al limite predeterminato, anche in questo caso la stazione appaltante deve stabilire ex ante il criterio di attribuzione dei lotti ed attenersi ad esso.

In entrambi i casi la stazione appaltante potrebbe scegliere, ad esempio, quello del maggiore importo.

Il comma 4 dell’articolo 58 prevede, infine, la possibilità di limitare il numero di lotti aggiudicabili a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice.

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