L’art. 1, co. 557 della legge n. 311/2004, permette alle amministrazioni ivi espressamente richiamate (fra le quali figurano i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) di utilizzare l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dalla P.A. di provenienza. In proposito, pochi giorni fa, l’Aran ha chiarito che, a tali dipendenti, debbano essere riconosciute tutte le spettanze economiche derivanti dalla disciplina contrattuale, compresa la tredicesima mensilità. Ciò, in particolare, andrebbe fatto perché ci si rapporterebbe ad un contratto distinto e separato (rispetto a quello full time stipulato con le amministrazioni di provenienza).
