Il reato di cui all’art. 255, co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 (inottemperanza all’ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati) avrebbe natura permanente. La scadenza del termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza del Sindaco (ex art. 192, co.3, d.lgs. 152/2006), cioè, non indicherebbe il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che durerebbe sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto. Ciò, come sottolineato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. III, n. 11831/2024), si spiegherebbe con il fatto che il termine in questione è fissato al fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione. Pertanto, anche dopo la scadenza del termine, non verrebbe meno l’obbligo di agire.
